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Sez. 6, Sentenza n. 45926 del 22/10/2015 Ud. (dep. 19/11/2015) Rv. 265066 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Condanna al minimo edittale - Riduzione legislativa del minimo edittale - Sentenza di appello - Condanna a pena superiore al nuovo minimo - Divieto di "reformatio in peius" - Violazione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265066-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, applicato dal primo giudice il minimo edittale secondo la previgente disposizione, abbia tenuto conto della riduzione per novella legislativa di quel parametro, applicando tuttavia una pena superiore al minimo stabilito dalla nuova disciplina. (Fattispecie relativa alla modifica del minimo edittale previsto per il reato di cui all'art. 73 co.5 d.P.R. n. 309 del 1990, operata dall'art.1 co. 24 ter della L. n. 79 del 2014).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)