Sez. 6, Sentenza n. 45896 del 16/10/2013 Ud. (dep. 14/11/2013) Rv. 258161 - 01
PENA - DETERMINAZIONE | Sentenza di appello - Commisurazione della pena - Sopravvenienza normativa - Mutamento del minimo edittale - Obbligo per il giudice di ridurre la pena - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
PENA - DETERMINAZIONE
Il giudice d'appello non è tenuto a diminuire la pena irrogata con sentenza emessa prima di una modifica normativa che riduce la sanzione edittale minima del reato per cui si procede se il giudice di primo grado abbia inflitto una pena superiore a quella minima prevista dalla disciplina in quel momento vigente, sempre che la sentenza di secondo grado ritenga, con congrua motivazione, che tale sanzione è adeguata alla gravità del fatto. (Fattispecie nella quale, con riguardo al reato di cui all'art. 73, comma primo, d.P.R. n. 309 del 1990, la Corte d'appello, dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina introdotta con l'art. 4-bis L. n. 49 del 2006, aveva confermato la misura della pena irrogata dal primo giudice in epoca anteriore alla novella).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)