Sez. L, Sentenza n. 2628 del 20/04/1985 (Rv. 440433 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO DEI MINORI DI ETÀ - ART. 37, TERZO COMMA, COST. - APPLICABILITÀ ALL'INTERO TRATTAMENTO RETRIBUTIVO - LIMITAZIONE AL SOLO SALARIO MINIMO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO DEI MINORI DI ETÀ - ART. 37, TERZO COMMA, COST. - APPLICABILITÀ ALL'INTERO TRATTAMENTO RETRIBUTIVO - LIMITAZIONE AL SOLO SALARIO MINIMO - ESCLUSIONE.*
L'art. 37, terzo comma, della Costituzione - norma che garantisce il diritto del lavoratore minorenne alla parità di retribuzione a parità di lavoro rispetto agli altri lavoratori - non riguarda il salario minimo - risultando pleonastico rispetto all'art. 36, primo comma, della Costituzione che già assicura questa garanzia - bensì considera l'intero trattamento retributivo spettante al lavoratore, comprensivo anche di emolumenti a carattere accessorio di natura continuativa (quali, nella specie, gli scatti di anzianità) e sempre che la diversità del trattamento retributivo del lavoratore minorenne non trovi origine - non nell'età - bensì nelle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. (V 3642/83, mass n 428530; (V 3663/82, mass n 421633).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36 com. 3, Costituzione art. 37 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)