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Sez. L, Sentenza n. 3642 del 26/05/1983 (Rv. 428530 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - LAVORO - RETRIBUZIONE - MINORILE - PRINCIPIO DELLA PARITÀ DI RETRIBUZIONE A PARITÀ DI MANSIONI - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONTRATTO COLLETTIVO ESCLUDENTE IL LAVORO PRESTATO DURANTE LA MINORE ETÀ DAL COMPUTO PER GLI SCATTI DI ANZIANITÀ - INVALIDITÀ.*
Stato
decisa il 1983-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428530-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - LAVORO - RETRIBUZIONE - MINORILE - PRINCIPIO DELLA PARITÀ DI RETRIBUZIONE A PARITÀ DI MANSIONI - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONTRATTO COLLETTIVO ESCLUDENTE IL LAVORO PRESTATO DURANTE LA MINORE ETÀ DAL COMPUTO PER GLI SCATTI DI ANZIANITÀ - INVALIDITÀ.*

L'art. 37, terzo comma, della Costituzione, il quale sancisce il diritto del lavoratore minore alla parità di retribuzione, a parità di mansioni, opera con riferimento all'intero trattamento retributivo, non soltanto a quello minimo e, pertanto, osta a che la disciplina collettiva di categoria possa validamente escludere il lavoro prestato dal minore medesimo ai fini dell'attribuzione degli scatti di anzianità, i quali integrano un aumento periodico del corrispettivo della prestazione lavorativa. (Conf 6528/82, mass n 424162; (Conf 3663/82, mass n 421633; (Conf 5678/80, mass n 409525).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 37, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)