Sez. L - , Sentenza n. 22294 del 25/07/2023 (Rv. 668469 - 02)
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) | Risarcimento danni da tardiva assunzione - Quantificazione - Detrazione “aliunde perceptum” - Acquisizione officiosa delle dichiarazioni dei redditi - Ammissibilità - Prova di ulteriori redditi - A carico del datore. RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - In genere.
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI)
Nel pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della quantificazione del risarcimento del danno da tardiva assunzione, costituiscono prova dell'"aliunde perceptum" le dichiarazioni dei redditi degli anni interessati, se prive di vizi palesi, o le corrispondenti certificazioni fiscali, documenti che,
ove non prodotti, vanno acquisiti officiosamente ex artt. 421 e 437 c.p.c.; l'allegazione e prova di ulteriori redditi non emergenti dai sopraindicati documenti compete, invece, al datore di lavoro.
Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)