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Sez. L - , Ordinanza n. 5708 del 09/03/2018 (Rv. 647523 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Prestazioni di invalidità civile - Requisito reddituale - Onere di allegazione e prova - Dichiarazione dell'avente diritto - Insufficienza - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647523-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

La prova del mancato superamento del limite reddituale e delle altre circostanze rilevanti ai fini del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali non può essere fornita in giudizio mediante dichiarazione dell'avente diritto, anche se rilasciata con le formalità previste dalla legge per le autocertificazioni, trattandosi di atto che può assumere rilievo solo nei rapporti amministrativi ed è, al contrario, privo di efficacia probatoria in sede giurisdizionale né, in difetto di allegazioni nel ricorso introduttivo circa il possesso del requisito, la produzione in primo grado della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può costituire, nella valutazione del giudice di merito, insindacabile ove congruamente motivata, un principio di prova idoneo a giustificare l'attivazione dei poteri officiosi ex art. 437, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)