Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 28 marzo 1984, cause riunite 29/83 e 30/83
Epigrafe
Nelle cause riunite 29 e 30/83,
1) Compagnie royale asturienne des mines SA, con sede in Parigi, con gli avvocati Ivo van Bael e Jean-François Bellis, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Elvinger e Hoss, 15, Côte d'Eich,
ricorrente nella causa 29/83,
2) Rheinzink GmbH, con sede in Datteln (Repubblica federale di Germania), nella persona dei suoi amministratori sigg. Volker Groth e Rolf Wölfer, con l'avvocato Rainer Bechtold, del foro di Stoccarda, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Ernest Arendt, 34 B, rue Philippe-II,
ricorrente nella causa 30/83,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata, per la causa 29/83 dal sig. Giuliano Marenco, del suo servizio giuridico, e per la causa 30/83 dal sig. Norbert Koch, del suo servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montalto, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
aventi ad oggetto, nella misura precisata nelle conclusioni delle ricorrenti, l'annullamento della decisione della Commissione 14 dicembre 1982, n. 82/866/CEE, relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 85 del Trattato CEE (IV/29.629 — Laminati e leghe di zinco — GU L 362, pag. 40),
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dai signori T. Koopmans, presidente di Sezione, K. Bahlmann, P. Pescatore, A. O'Keeffe e G. Bosco, giudici,
avvocato generale: S. Rozès
cancelliere : J. A. Pompe, cancelliere aggiunto
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
paragrafo 1
SOMMARIO
I —Gli antefatti e il procedimento16821.Le ricorrenti16822.L'oggetto dei ricorsi16823.La decisione impugnata16834.I fatti su cui si basa la decisione impugnata1684A —Le misure di protezione dei mercati1684B —Il contratto per la prestazione reciproca di forniture d'emergenza16875.Il procedimento1688II —Le conclusioni delle parti1688III —I mezzi e gli argomenti delle parti16881.Sulla responsabilità della Rheinzink per il comportamento del suo precedessore16882.Sull'inosservanza delle norme di procedura16893.Sull'intesa tra la CRAM e la RZ1690a)La tesi della CRAM1690b)La tesi della Rheinzink1691c)La tesi della Commissione16924.Sull'accordo fra la RZ e la Schütz16945.Sul contratto di assistenza reciproca fra la CRAM, la RZ e la VM16956.Sull'entità delle ammende1697IV —La fase orale1697
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti della causa, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni nonché i mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › 1. Le ricorrenti
paragrafo 1
Le ricorrenti sono due fra i sei maggiori produttori di zinco della Comunità europea.
paragrafo 2
La Compagnie royale asturienne des mines (in prosieguo: CRAM) ricorrente nella causa 29/83, è una società francese il cui stabilimento principale si trova in Auby-les-Douai, nel nord della Francia. Essa esporta una parte non indifferente della sua produzione di laminati di zinco, in particolare nella Repubblica federale di Germania. Quest'impresa ha inoltre delle interessenze minerarie industriali e commerciali in Spagna, Marocco e Norvegia.
paragrafo 3
La Rheinisches Zinkwalzwerk GmbH & Co. (in prosieguo :RZ) è un'impresa tedesca specializzata nel settore dei laminati di zinco. L'8 dicembre 1981 veniva trasformata, con effetto retroattivo al 1o ottobre 1981, in una società a responsabilità limitata con la denominazione di Rheinzink GmbH (in prosieguo: Rheinzink). Questa trasformazione aveva luogo a norma della «Umwandlungsgesetz» (legge tedesca sulla trasformazione delle società). La Rheinzink subentrava in diritto alla RZ. L'impugnata decisione della Commissione 14 dicembre 1982 è diretta alla RZ che faceva parte a quell'epoca del gruppo internazionale «Metallgesellschaft». Dal 1o ottobre 1982 tre imprese tedesche si dividono il capitale della società Rheinzink, ricorrente nella causa 30/83.
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › 2. L'oggetto dei ricorsi
paragrafo 1
I presenti ricorsi sono diretti contro la medesima decisione della Commissione 14 dicembre 1982, n. 82/866 CEE, relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 85 del Trattato CEE (GU L 362, pag. 40). Questa decisione accerta diverse violazioni dell'art. 85 commesse da cinque imprese produttrici di laminati di zinco, fra cui le ricorrenti. Queste contestano solo una parte della decisione.
paragrafo 2
Le violazioni di cui ai presenti ricorsi riguardano in particolare misure di protezione dei mercati adottate dalla CRAM e dalla RZ nel 1976, da un lato, e dall'altro un contratto per la fornitura di assistenza reciproca in casi di emergenza concluso nel 1974 fra le due ricorrenti ed un'impresa terza, cioè la Société Vieille Montagne con sede in Angleur (Belgio). Per quel che riguarda le misure di protezione dei mercati, la Commissione ha rilevato nella decisione due violazioni definite dall'art. 85. In primo luogo la CRAM e la RZ avrebbero concluso nel 1976 un accordo per proteggere il mercato tedesco dalle importazioni parallele di laminati effettuate da una impresa belga, la Gebr. Schütz NV (in prosieguo: Schütz). In secondo luogo, la CRAM e la RZ avrebbero ambedue concluso nel 1976 contratti con Schütz che obbligavano questa a rivendere i laminati di zinco in un paese terzo determinato, allo scopo di limitare così il rischio d'importazioni parallele nella Comunità europea.
paragrafo 3
Le ammende sono state inflitte solamente per l'intesa intervenuta nel 1976 fra la CRAM e la RZ.
paragrafo 4
La CRAM, ricorrente nella causa 29/83, contesta nel ricorso la decisione in causa nella parte in cui questa è diretta contro l'intesa intervenuta nel 1976. La Rheinzink, ricorrente nella causa 30/83, contesta tutte le precitate parti della decisione impugnata.
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › 3. La decisione impugnata
paragrafo 1
Nell'ambito del presente ricorso le disposizioni rilevanti della decisione in causa sono le seguenti:
paragrafo 2
«Articolo primo
1. La concertazione intervenuta nel 1976 fra CRAM e RZ ai fini della protezione del mercato tedesco contro le importazioni parallele di laminati effettuate da Schütz costituisce un'infrazione all'art. 85 del Trattato.
2. La clausola stipulata nel 1976 fra CRAM e Schütz, da un lato e RZ e Schütz dall'altro e che obbligava quest'ultima a rivendere laminati di zinco in un paese determinato avente per scopo di limitare le importazioni parallele nella Comunità, costituisce un'infrazione all'art. 85 del Trattato.
Articolo 2
1.
Per l'infrazione di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1, le seguenti ammende sono inflitte alle seguenti imprese:
a CRAM, un'ammenda di 400000 (quattrocentomila) ECU, pari a 2625000 FF,
a RZ un'ammenda di 500000 (cinquecentomila) ECU, pari a 1157230 DM.
2. ...
Articolo 3
Il contratto per la prestazione di forniture reciproche di emergenza del 5 agosto 1974 fra CRAM, RZ e VM, costituisce un'infrazione all'art. 85 del Trattato.
(...)
Articolo 6
Le parti di cui all'art. 7 pongono fine senza indugio alle infrazioni costatate e si astengono in futuro da qualsiasi disposizione contrattuale o pratica concordata avente gli stessi effetti.
Articolo 7
La presente decisione è destinata alle seguenti imprese:
1. per l'insieme degli articoli :
Compagnie royale asturienne des mines
42, avenue Gabriel
F-Paris Cedex 08;
2. per gli artt. 1, 2 e 3:
Rheinisches Zinkwalzwerk GmbH & Co.
Bahnhofstraße 90
D-4354 Datteln;
3. ...
4. ...
5. ...
(...)».
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › 4. I fatti su cui si basa la decisione impugnata › A — Le misure di protezione dei mercati
paragrafo 1
Negli anni 1974-1977, i prezzi dello zinco sui mercati tedesco e francese erano più elevati di quelli praticati negli altri paesi della Comunità. Rilevanti differenze di prezzo esistevano anche nei prezzi praticati in alcuni paesi terzi. I prezzi praticati dalle due ricorrenti nello stesso paese presentavano viceversa lievi differenze.
paragrafo 2
Per trarre profitto da questa differenza di prezzo, l'impresa tedesca Restermann aveva ottenuto dall'importatore di articoli sanitari Schütz nel Belgio l'acquisto presso la CRAM e la RZ di laminati di zinco, alle condizioni praticate da queste per le loro vendite nel Belgio, e la successiva rivendita per lo smercio nella Repubblica federale di Germania.
paragrafo 3
All'inizio del 1975, in vista di tali importazioni parallele, la Schütz ordinava alla CRAM lastre di zinco. La CRAM si rifiutava di effettuare la fornitura obiettando che le dimensioni dei laminati ordinati, di consumo corrente in Germania e in Francia, non erano affato richieste nel Belgio. In un secondo tempo la Schütz cercava di procurarsi le stesse lamiere facendo credere alla CRAM che esse erano destinate ad essere riesportate in Egitto. A questa espressa condizione la CRAM accettava di fornire le merci richieste e proponeva alla Schütz un prezzo inferiore a quello praticato nel Belgio.
paragrafo 4
Fra il febbraio e l'ottobre del 1976 la Schütz otteneva così l'impegno della CRAM per la fornitura di complessive 2000 tonnellate di laminati. Da parte sua la CRAM annetteva particolare importanza all'osservanza della clausola di esportazione in Egitto. A questo proposito la decisione impugnata nomina alcune fatture recanti la menzione «destinazione Egitto». Inoltre la corrispondenza faceva più volte menzione dell'impegno della Schütz e l'invitava a comprovarne l'osservanza inviando documenti appropriati.
paragrafo 5
Fra aprile e ottobre del 1976, la Schütz si serviva dello stesso espediente nei confronti della R2. Sempre con il pretesto di esportare ne) Medio Oriente, in panicolare in Egitto, la Schütz ordinava a più riprese alla RZ 1252 tonnellate di laminati. Questi ordini venivano eseguiti dalla R2 ai prezzi che essa praticava a quell'epoca per le vendite nel Belgio e che erano, per lo meno all'inizio, del 19 % inferiori a quelli praticati sul mercato tedesco. A questo proposito la decisione impugnata segnala ancora che la RZ riforniva la Schütz a prezzi che, almeno agli inizi, erano identici a quelli fatturati nello stesso periodo alla CRAM per le sue forniture alla Schütz.
paragrafo 6
Come già quelle della CRAM, le forniture della RZ furono concesse alla Schütz all'espressa condizione della riesportazione nel Medio Oriente, come confermato da taluni telex della RZ citati nella decisione impugnata. Questa destinazione veniva accettata dalla Schütz la quale per esempio confermava con telex 26 ottobre 1976 un ordinativo di 550 tonnellate, facendovi figurare le seguenti indicazioni: «Lieferung: 1 ton pal. franco Hafen Antwerpen Dock 130 bei unser Befrachter “United Stevedoring”. Fragen nach “John”. Jeder Pallet muß gemerkt sein mit “Genua-Alex”. Bestimmung: via Genua nach Alexandria und Iran».
paragrafo 7
Tuttavia, anziehe essere caricati su navi destinate al Medio Oriente le merci ordinate alla CRAM e alla RZ furono messe in deposito nel porto di Anversa per essere caricate poco tempo dopo su autocarri a destinazione della Germania. Per evitare la scoperta di questo dirottamento da parte delle statistiche del commercio estero, la Schütz dichiarava in dogana le merci come «lamiere doppiamente galvanizzate allo zinco».
paragrafo 8
Questo sistema d'importazione parallela terminava nel mese di ottobre del 1976.
paragrafo 9
Dall'8 settembre all'11 ottobre 1976, la CRAM aveva ancora accettato tre nuovi ordini della Schütz riguardanti 240 tonnellate e, rispettivamente, 631 tonnellate di laminati di zinco destinati all'Egitto e 44 tonnellate di laminati per la riesportazione nell'Iran. A questi ordinativi seguivano delle conferme di vendita. Il 13 ottobre 1976 la CRAM iniziava l'esecuzione di questi ordinativi al ritmo di circa due carichi di camion al giorno. Queste forniture proseguivano fino al 20 ottobre, data in cui venivano sospese senza alcuna spiegazione. A questa data vi erano ancora 20 tonnellate da consegnare, le quali facevano parte del nuovo ordinativo di 240 tonnellate di laminati destinati all'Egitto.
paragrafo 10
Il 21 ottobre 1976, data in cui la CRAM aveva sospeso le proprie forniture, la RZ rimproverava alla Schütz di non rispettare la clausola dell'esportazione in Egitto. Per quanto riguarda la fornitura alla Schütz da parte della RZ, un'ultima consegna aveva luogo il 28 ottobre 1976. In seguito a sopraluoghi effettuati da due suoi dipendenti, il 27 ottobre presso la Schütz, e il 29 ottobre presso la Kestermann, la RZ riteneva di avere la prova che i suoi laminati venivano reimportati in Germania; il 29 ottobre 1976 essa decideva di conseguenza di bloccare gli ordini ancora in corso.
paragrafo 11
A quell'epoca la CRAM e la RZ tenevano fra di loro regolari contatti sulle loro politiche commerciali ed in particolare sui prezzi praticati, come risulta dal telex della RZ alla CRAM in data 26 ottobre 1976:
paragrafo 12
«Modificazione dei prezzi dei semilavorati di zinco in Germania
In seguito all'andamento dei corsi delle divise e alla conseguente diminuzione del prezzo delle materie prime, il prezzo interno tedesco per i nastri e i fogli di zinco viene ridotto da 318,20 DM/quintale a 307,9 DM/quintale a partire dal 26 ottobre 1976.
Spessore di base: 0,70 mm.
Questo prezzo si applica per quantità minime di 5 tonnellate franco, resta invariata l'attuale differenziazione dei prezzi secondo i diversi spessori.
Quanto sopra per vostra informazione.
Firmato: MFG, Meyer, Rheinzink, Datteln»
paragrafo 13
L'8 novembre 1976, la CRAM telefonava alla Schütz rimproverandole di aver dirottato verso la Germania parte o la totalità della merce destinata all'Egitto. Il 12 novembre, la CRAM intimava alla Schütz, mediante telex, di pagare 11 fatture di ottobre ancora in sospeso. Inoltre, questo telex contiene il seguente passo:
paragrafo 14
«2. Dovrete fornirci le pezze giustificative dell'esportazione in l'Egitto delle 240 tonnellate, stante gli impegni da voi assunti nelle lettere ordinativo dei giorni 7 e 8 settembre 1976. Vi confermiamo le nostre informazioni telefoniche dell'8 novembre 1976 secondo le quali le lamiere di zinco che vi abbiamo fornito per l'Egitto sarebbero state vendute in tutto o in parte sul mercato della Repubblica federale di Germania, come c'è stato segnalato dai nostri agenti in questo paese. Tenendo conto dei prezzi speciali che vi abbiamo praticato per consentirvi di esportare nel Medio Oriente, si tratterebbe pertanto di un abuso di buona fede da parte vostra, ciò che giustifica le nostre richieste esposte sopra.
3. Soltanto quando i punti 1 e 2 saranno stati risolti potremo esaminare insieme la questione della fornitura delle 631 tonnellate per l'Egitto oltre alle 44 tonnellate per l'Iran ...».
paragrafo 15
Dall'insieme dei fatti sopra esposti, la Commissione deduceva nella decisione 14 dicembre 1982 l'esistenza di una pratica concordata nel 1976, tra la CRAM e la RZ avente come scopo principale la protezione del mercato tedesco per quanto riguarda lo smercio di questi prodotti. Nella valutazione giuridica di questi fatti, essa segnala che nel corso dello stesso periodo compreso fra il 21 ottobre 1976 (sospensione delle forniture della CRAM) e il 29 ottobre 1976 (sospensione delle forniture della RZ) questi due produttori avevano esercitato pressioni sulla Schütz onde indurla a smettere di esportare nella Repubblica federale di Germania.
paragrafo 16
La Commissione si riferisce poi al telex 26 ottobre 1976 in cui la RZ comunicava alla CRAM di aver ridotto di circa il 3 % i prezzi sul mercato tedesco. Questa comunicazione non avrebbe alcun senso fra concorrenti se non facesse parte di un'azione concertata per lottare insieme contro le esportazioni parallele su qusto mercato. Infine sarebbe significativo che la CRAM abbia atteso lo svolgimento dell'indagine della RZ presso la Schütz e la Kestermann prima di chiedere alla Schütz, l'8 novembre 1976, il pagamento di quanto dovuto. Ciò premesso, l'intesa sarebbe fuori dubbio.
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › 4. I fatti su cui si basa la decisione impugnata › B — Il contratto fra la CRAM, la RZ e la Vieille Montagne (in prosieguo: VM) per la prestazione reciproca di forniture d'emergenza
paragrafo 1
Il 5 agosto 1974 la CRAM la RZ e la VM concludevano un contratto in forza del quale si impegnavano a rifornirsi reciprocamente di laminati di zinco in caso di grave perturbazione implicante, per una di esse, una sostanziale perdita di produzione, qualunque ne fosse il motivo. Si ha emergenza non appena il deficit di produzione nell'impresa che invoca il contratto superi le 20 tonnellate giornaliere, o le 200 tonnellate complessive, e ciò secondo le seguenti modalità:
paragrafo 2
«Art. 4.2.: Ogni parte contraente si impegna ad effettuare una fornitura di 1500 tonnellate al massimo, a condizione peraltro che la propria produzione non ne risenta. Quando a subire una perdita di produzione è soltanto una delle parti contraenti, essa può chiedere solamente che i quantitativi mancanti vengano forniti in parti uguali dalle altre due parti contraenti ...
Art. 4.3.: Qualora due parti contraenti subiscano contemporaneamente una perdita totale di produzione, la terza parte contraente si impegna a fornire mensilmente 2000 t al massimo sui quantitativi persi ripartendoli equamente tra le due parti contraenti deficitarie, salvo se una di queste ne chiede un quantitativo più ridotto. In caso di perdita di produzione parziale presso una o entrambe le parti contraenti, il fornitore determina i quantitativi corrispondenti alle perdite in questione ...».
paragrafo 3
Il contratto era valido fino al 31 dicembre 1976 ed era prorogabile di un anno ad ogni scadenza, a meno che non fosse disdetto per iscritto, al più tardi sei mesi prima della fine dell'anno, da uno o due parti contraenti. Alla fine del 1979 nessuna delle tre imprese aveva esercitato il diritto di recesso.
paragrafo 4
Secondo la decisione impugnata, detto contratto era stato applicato, dopo essere entrato in vigore, nei periodi e nelle circostanze seguenti:
paragrafo 5
a) dall'aprile al giugno del 1977, con la fornitura della CRAM alla VM di 2427 tonnellate di zinco laminato, in seguito ad un arresto della produzione per causa di sciopero;
b) dal maggio all'agosto del 1977, sempre a causa di detto sciopero, con la fornitura, da parte della RZ, di 850 tonnellate di laminati all'affiliata tedesca della VM;
c) nel 1977, con la fornitura, della RZ alla CRAM, in seguito a guasti dell'impianto di cesoiatura di questa, di 550 tonnellate di laminati per un contratto «aperto» di complessive 750 tonnellate; queste forniture cessavano non appena l'impianto difettoso aveva ripreso a funzionare.
paragrafo 6
Secondo la Commissione, detto contratto costituisce trasgressione dell'art. 85 del Trattato giacché un contratto di portata così generale e di durata così lunga istituzionalizza l'aiuto reciproco al posto della concorrenza e tende quindi ad evitare qualsiasi modifica delle rispettive posizioni sul mercato di cui trattasi.
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › 5. Il procedimento
paragrafo 1
Con atto registrato nella cancelleria della Corte il 23 febbraio 1983, la CRAM ha proposto un ricorso contro la decisione della Commissione 14 dicembre 1982 chiedendo l'annullamento dell'art. 1, n. 1 della stessa. Con atto registrato nella cancelleria della Corte il 25 febbraio 1983, la Rheinzink ha proposto ricorso contro detta decisione, nella parte in cui essa la riguarda.
paragrafo 2
La fase scritta di entrambe le cause si è svolta ritualmente. Nella causa 29/83 la ricorrente ha tuttavia rinunziato alla replica.
paragrafo 3
Con ordinanza 23 novembre 1983, la Corte, a norma dell'art. 95, § 1, del regolamento di procedura, ha deciso di rimettere le due cause alla Quarta Sezione.
paragrafo 4
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa ha tuttavia invitato la Commissione a rispondere per iscritto al seguente quesito:
paragrafo 5
«Se la Commissione sia in grado di fornire gli elementi che consentono di valutare l'eventualità di un'intesa fra la Rheinzink e la Compagnie royale asturienne des mines, riguardante i prezzi praticati da queste due imprese in Francia e nella Repubblica federale di Germania, la cui esistenza sia atta a spiegare la presenza della clausola d'esportazione nei contratti conclusi da queste due imprese con la Schütz».
paragrafo 6
Con ordinanza 30 novembre 1983 la Corte (Quarta Sezione) ha deciso di riunire le due cause ai fini della fase orale e della sentenza.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti › A — Nella causa 29/83
paragrafo 1
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
1. annullare l'art. 1, n. 1 della decisione della Commissione 14 dicembre 1982;
2. annullare o, quanto meno, ridurre l'ammenda inflitta alla ricorrente dall'art. 2, n. 1 di detta decisione;
3. condannare la Commissione alle spese.
paragrafo 3
La Commissione delle Comunità europee, convenuta, conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
1. respingere il ricorso;
2. condannare la ricorrente alle spese.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti › B — Nella causa 30/83
paragrafo 1
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
1. annullare la decisione della Commissione 14 dicembre 1982 negli artt. 1, 2, 3, 6 e 7 che riguardano la R2;
2. condannare la Commissione alle spese.
paragrafo 3
La Commissione delle Comunità europee, convenuta, conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
1. respingere il ricorso;
2. condannare la ricorrente alle spese.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 1. Sulla responsabilità della Rheinzink per il comportamento del suo precedessore
paragrafo 1
Il primo mezzo dedotto in via preliminare dalla Rheinzink, ricorrente nella causa 30/83, riguarda il fatto che gli atti criticati dalla Commissione, nella decisione 14 dicembre 1982, sono stati commessi dal suo predecessore, impresa RZ. In quanto successore della RZ dal 1o ottobre 1981, cioè prima della notifica di detta decisione, essa è responsabile unicamente delle obbligazioni della RZ che sono sorte durante l'esistenza di questa. Se la Commissione avesse inflitto l'ammenda in un momento in cui la RZ esisteva ancora, la ricorrente ne assumerebbe certo le responsabilità in quanto successore. Non è questo il caso nostro. Di conseguenza, la ricorrente non può essere obbligata a pagare un credito di ammenda sorto dopo la successione. Nella replica essa aggiunge che l'impresa la quale continui l'attività commerciale del proprio predecessore non può essere tenuta responsabile del comportamento di questo. Un principio giuridico del genere non esiste. In proposito si veda la sentenza della Corte 16 dicembre 1975 (Suiker Unie e a., 40-48, 50, 54-56, 111, 113 e 114/73, Race. pag. 1663 e più precisamente pag. 1950 e segg.), secondo la quale il successore è responsabile del comportamento del predecessore solo in caso di «evidente unità d'azione». Nel nostro caso una siffatta unità d'azione manca.
paragrafo 2
Nel controricorso la Commissione delle Comunità europee, convenuta, ribatte che gli atti commessi dalla RZ possono essere addebitati alla ricorrente giacché queste due imprese, ai sensi del diritto della concorrenza, costituiscono due successive forme giuridiche della stessa impresa. La RZ ha infatti unicamente cambiato nome e forma giuridica; lo scopo, la sede e la direzione sono rimaste immuttate.
paragrafo 3
La Corte ha affermato il principio della responsabilità del successore, anche in mancanza di successione giuridica ufficiale, qualora l'operazione di cui trattasi sia una «successione economica» (Suiker Unie e a., sopramenzionata). In proposito, nella controreplica la Commissione aggiunge che la ricorrente sostiene un'errata interpretazione di detta sentenza. Nella causa Suiker Unie si trattava di due società distinte, che erano coesistite per un certo periodo. In mancanza di successione giuridica, era apparso necessario un ulteriore elemento perchè gli atti di una società potessero essere addebitati all'altra, cioè l'unità d'azione. Nel nostro caso la ricorrente ha cionondimeno continuato l'attività commerciale del precedessore senza alcuna modifica. Stando così le cose, la responsabilità della Rheinzink per le trasgressioni commesse dalla RZ è fuori dubbio.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2. Sull'inosservanza delle norme di procedura
paragrafo 1
Col secondo mezzo, dedotto in via preliminare, la Rheinzink, ricorrente nella causa 30/83, sostiene che il suo diritto alla difesa è stato leso dalla Commissione in quanto questa non le ha offerto l'occasione di esaminare, durante il procedimento amministrativo, tutti i documenti sui quali era basato il provvedimento impugnato.
paragrafo 2
Essa non ha avuto conoscenza di tutti i documenti relativi agli accordi di consegna della CRAM con la Schütz, mentre l'atteggiamento della prima in questa pratica è cionondimeno addebitato alla RZ. Dopo la notifica del provvedimento, essa ha chiesto alla Commissione di consentirle di consultare tutti i documenti giustificativi usati. La Commissione le ha consentito di vedere unicamente dei documenti forniti dalla stessa RZ, come pure la corrispondenza fra questa e la Commissione. Orbene, tutti questi documenti erano già noti alla ricorrente. La Commissione avrebbe dovuto darle la possibilità di consultare e di valutare i documenti che si era procurata presso terzi.
paragrafo 3
La convenuta ribatte che il mezzo è manifestamente infondato. I fatti riguardanti la CRAM, sui quali la decisione si basa, sono la sospensione delle consegne della CRAM alla Schütz il 21 ottobre 1976 e le pressioni fatte dalla CRAM sulla Schütz, in particolare il telex inviato alla Schütz dalla CRAM il 12 novembre 1976, per indurla a smettere di esportare nella Repubblica federale di Germania. Questi fatti sono stati resi noti alla ricorrente nella comunicazione degli addebiti. Inoltre, né l'interruzione delle consegne ad opera della CRAM né il contenuto di detto telex sono stati contestati dalla ricorrente.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 3. Sull'intesa tra la CRAM e la RZ
paragrafo 1
Su questo punto, le due ricorrenti deducono lo stesso mezzo, cioè che la Commissione non ha fornito la prova di un'intesa fra esse, per quanto riguarda la protezione del mercato tedesco. A sostegno esse svolgono vari argomenti che si possono così riassumere.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 3. Sull'intesa tra la CRAM e la RZ › a) La tesi della CRAM
paragrafo 1
A) A torto la Commissione ha ritenuto che le consegne della CRAM alla Schütz fossero state interrotte il 20 ottobre 1976, senza alcuna spiegazione. L'interruzione delle consegne in tale data era dovuta unicamente al fatto che l'ordine cui esse si riferivano, cioè l'ordine di 240 tonnellate di zinco laminato, era stato interamente eseguito. Di conseguenza il 20 ottobre 1976 non restavano da consegnare ancora 20 tonnellate di laminati, contrariamente a quanto la Commissione dichiara nel provvedimento. Pertanto, l'interruzione delle consegne in detta data non ha nulla di anormale.
B) A torto la Commissione suggerisce, nel provvedimento impugnato, un certo nesso fra l'interruzione delle consegne della CRAM alla Schütz il 20 ottobre 1976 e il rimprovero, fatto dalla RZ alla Schütz il 21 ottobre 1976, di non aver rispettato la clausola relativa all'esportazione in Egitto. Secondo la CRAM non vi è alcuna relazione fra questi due fatti. La Commissione non ha inotre provato che la CRAM fosse a conoscenza dei rimproveri rivolti dalla RZ alla Schütz.
C) Il telex inviato dalla RZ alla CRAM il 26 ottobre 1976 non costituisce affatto la prova di un'intesa fra le due imprese. Il semplice esame del testo del telex dimostra infatti che questo non aveva alcuna relazione col comportamento della CRAM nei confronti della Schütz.
D) La Commissione si è ingannata nel ritenere che la CRAM abbia atteso lo svolgimento delle indagini della RZ presso la Schütz e la Kestermann prima di chiedere alla Schütz, l'8 novembre 1976, il pagamento di quanto dovuto. Sin dal 14 ottobre 1976, infatti, la CRAM aveva inviato alla Schütz un telex nel quale chiedeva, fra l'altro, il pagamento di sei fatture del settembre del 1976 non ancora pagate. La Schütz aveva risposto al telex promettendo di regolare le fatture entro il mese di ottobre del 1976. Cionondimeno, il 31 ottobre 1976 la CRAM costatava che tre delle sei fatture erano ancora scoperte. Di conseguenza, il 2 novembre essa inviava alla Schütz un altro telex, chiedendo il pagamento del debito. Se ciò non bastasse, la Schütz si era del pari mostrata incapace di pagare le fatture relative alle consegne effettuate dal 13 al 20 ottobre 1976 e che dovevano essere pagate all'inizio del novembre successivo. In proposito, con telex 9 novembre 1976 essa aveva proposto alla CRAM di regolare le fatture, per metà mediante una tratta e per l'altra metà mediante un credito irrevocabile, regolamento subordinato in entrambi i casi alla consegna da parte della CRAM dei due altri ordini dell'11 ottobre 1976. Precisamente a questo telex la CRAM rispondeva diffidando la Schütz, il 12 novembre 1976, a saldare senza ulteriore indugio le undici fatture di ottobre non ancora pagate. La tesi della Commissione, secondo cui vi sarebbe una relazione di qualche genere fra l'indagine effettuata dalla RZ presso la Schütz e la Kestermann il 27 e 29 ottobre 1976 e la diffida alla CRAM in data 12 novembre 1976, è quindi completamente infondata.
paragrafo 2
Secondo la CRAM, quanto detto sopra dimostra che il suo comportamento nei confronti della Schütz si spiega con motivi estranei ad un'intesa con la RZ. A parte ciò, l'esame dei «diversi indizi» addotti dalla Commissione a sostegno dell'addebito di intesa dimostra che essi non sono atti a suffragare l'addebito stesso.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 3. Sull'intesa tra la CRAM e la RZ › b) La tesi della Rheinzink
paragrafo 1
A) Se l'interruzione delle consegne della CRAM alla Schütz avvenuta il 21 ottobre 1976 fosse stata dovuta ad un'intesa con la RZ, come la Commissione dichiara nella decisione, non si capirebbe perchè la RZ non abbia immediatamente posto fine alle consegne alla Schütz anziché aspettare fino al 29 ottobre 1976. Il 26 ottobre, infatti, la RZ ha ancora ricevuto e confermato un ordine passatole dalla Schütz. Lo stesso giorno la RZ ordinava l'esecuzione di detto ordine, che aveva un valore di circa DM 250000. La RZ, se avesse conosciuto le manovre della Schütz fin dal 21 ottobre, avrebbe avuto interesse ad impedire qualsiasi consegna alla Schütz stessa.
B) Il telex inviato dalla RZ alla CRAM il 26 ottobre 1976 non ha alcuna relazione con l'interruzione, da parte della CRAM, delle consegne alla Schütz. In proposito la Commissione non è in grado di dimostrare un nesso qualsiasi tra questi due fatti. Anche se la comunicazione non avesse avuto alcun senso «se non nel quadro di uno sforzo concordato per lottare insieme contro le esportazioni parallele» sul mercato tedesco, come la Commissione dichiara, ciò non basterebbe per dimostrare un nesso plausibile col comportamento nei confronti della Schütz. Sotto questo profilo la ricorrente ricorda ancora una volta che la RZ, nello stesso giorno, aveva disposto l'esecuzione di un cospicuo ordine della Schütz.
C) La RZ poneva termine alle consegne alla Schütz perché questa l'aveva ingannata e le riesportazioni nella Repubblica federale di Germania potevano nuocerle. Il comportamento della RZ può quindi spiegarsi senza difficoltà unicamente col suo interesse. L'interruzione delle consegne alla CRAM, avvenuta nel 21 ottobre 1976, non ha alcun rilievo in proposito.
D) La decisione impugnata è basata sul principio che una pratica concordata sia dimostrata dal semplice fatto che due imprese reagiscono in modo analogo agli stessi eventi. Questo modo di vedere non è conforme alla giurisprudenza della Corte la quale, per la prova di un'intesa, esige il «coordinamento», la «collaborazione pratica e consapevole» e la «presa di contatto» fra le imprese (si veda ad esempio la sentenza 16. 12. 1975, Suiker e a., sopramenzionata o la sentenza 14. 7. 1981, Züchner/Bayerische Vereinsbank AG, 172/80, Race. pag. 2021). Per quanto riguarda i contatti fra la CRAM e la RZ, la Commissione non ha provato nulla, eccettuata l'esistenza del telex 26 ottobre 1976, il quale non ha tuttavia alcun rapporto col comportamento nei confronti della Schütz.
paragrafo 2
Da tutte queste considerazioni discende che la RZ non ha partecipato ad una pratica concordata vietata dall'art 85, n. 1 del Trattato.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 3. Sull'intesa tra la CRAM e la RZ › c) La tesi della Commissione
paragrafo 1
Nel controricorso relativo alla CRAM, la Commissione delle Comunità europee, convenuta nelle due cause riunite, ribatte anzitutto che, nella propria decisione essa era partita erroneamente dal principio che il 20 ottobre 1976, data dell'ultima consegna della CRAM alla Schütz, restassero da consegnare ancora 20 tonnellate di laminati che facevano parte dell'ordine di 240 tonnellate dell'8 settembre 1976. In proposito la CRAM ha dimostrato, nell'atto introduttivo, che in realtà con la consegna del 20 ottobre 1976 l'ordine era stato interamente eseguito. Tuttavia, quest'errore della decisione riguarda solo un particolare. La CRAM non ha infatti contestato che, il 20 ottobre 1976, essa aveva ancora accettato due altri ordini passati dalla Schütz, cioè un ordine di 631 tonnellate per l'Egitto ed un ordine di 44 tonnellate per l'Iran, da consegnarsi entro il novembre del 1976. Questi due ordini non sono mai stati eseguiti. Per quanto riguarda l'interruzione delle consegne della CRAM il 20 ottobre 1976, la decisione conserva per intero la sua ragion d'essere: benché l'ordine di 240 tonnellate fosse stato eseguito per intero, restavano ancora 675 tonnellate di laminati da consegnare. A parte ciò, l'errore di cui trattasi era già contenuto nella comunicazione degli addebiti e la CRAM non l'ha rilevato né nella risposta scritta né durante l'audizione.
paragrafo 2
Quanto al telex inviato dalla RZ alla CRAM il 26 ottobre 1976, questa comunicazione fa parte di diversi indizi che hanno consentito di accertare l'esistenza di una pratica concordata con queste due imprese. Appunto il complesso di questi indizi, non già ciascuno di essi separatamente considerato, consente di giungere a tale conclusione. Sotto questo profilo, il telex 26 ottobre 1976 non è importante solo in sé, ma anche per le risposte imbarazzate che, invitate a pronunziarsi in proposito, le due imprese hanno dato durante l'audizione. Dal verbale di quest'audizione si desume che la RZ ha dichiarato che gli scambi d'informazioni fra produttori in fatto di prezzi non sono insoliti in questo ramo. La CRAM, dal canto suo, ha rilevato che nella Repubblica federale di Germania scambi del genere, benché non insoliti, erano piuttosto rari.
paragrafo 3
Va rilevato infine che la Commissione ignorava l'esistenza dei telex inviati dalla CRAM alla Schütz il 14 ottobre e il 2 novembre 1976 per chiedere il pagamento delle fatture non ancora saldate. Alla luce di questi nuovi dati, essa ammette l'imprecisione dell'asserzione contenuta nel provvedimento impugnato, che la CRAM abbia atteso lo svolgimento delle indagine della RZ presso la Schütz e la Kestermann prima di chiedere alla Schütz, l'8 novembre 1976, il pagamento di dette fatture. Il senso di questo passo della decisione rimane tuttavia valido. Su questo punto, infatti, la decisione si limita a disattendere la spiegazione che la CRAM aveva dato dell'interruzione delle consegne, spiegazione basata sulla questione delle fatture scoperte. In proposito le dichiarazioni della CRAM non sono convincenti in quanto essa taceva che, anche dopo il pagamento delle fatture, i due altri ordini passati dalla Schütz nell'ottobre del 1976 erano rimasti ineseguiti. Il telex inviato dalla CRAM alla Schütz il 12 novembre 1976 contiene inoltre l'ammissione del motivo inerente all'inosservanza della clausola sull'esportazione in Egitto. Il tentativo di spiegare l'interruzione delle consegne col problema delle fatture è quindi destinato a fallire.
paragrafo 4
Alla luce delle osservazioni che precedono, la Commissione continua a sostenere che, nel 1976, vi è stata un'intesa fra la CRAM e la RZ diretta alla protezione del mercato tedesco contro le importazioni parallele di laminati effettuate dalla Schütz.
paragrafo 5
Nel controrìcorso relativo alla Rheinzink, la Commissione rileva che la ricorrente non contesta gli accertamenti effettuati sul suo comportamento nei confronti della Schütz. Essa ribadisce inoltre che il comportamento della RZ e della CRAM, come pure il contenuto del telex 26 ottobre 1976, si spiegano unicamente nella prospettiva di un'intesa fra queste due imprese del genere indicato nella decisione.
paragrafo 6
Nella replica la Rheinzink, ricorrente nella causa 30/83, ribatte che il solo elemento di prova di un'intesa di cui al Commissione disponga è il telex 26 ottobre 1976. La convenuta non ha tuttavia dimostrato alcuna relazione fra detto telex e l'asserita intesa sulla protezione del mercato tedesco.
paragrafo 7
Nella controreplica la Commissione, convenuta nelle due cause riunite, ripete che la RZ e la CRAM hanno esercitato dal 21 ottobre 1976 pressioni sulla Schütz onde indurla a non esportare più nella Repubblica federale di Germania. Il fatto che dette due imprese abbiano agito di concerto si desume dalla coincidenza dell'interruzione delle consegne con la comunicazione, fatta dalla RZ alla CRAM, riguardante l'aumento dei prezzi di vendita in Germania.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 4. Sull'accordo fra la RZ e la Schiltz
paragrafo 1
La ricorrente Rheinzink sostiene che l'accordo concluso nel 1976 fra la RZ e la Schiltz non costituisce trasgressione dell'art. 85 del Trattato. A sostegno essa svolge tre argomenti che si possono riassumere come segue.
paragrafo 2
A) L'esportazione in un paese terzo dei laminati di zinco consegnati alla Schiltz non fa parte degli obblighi che la RZ aveva imposto contrattualmente alla Schiltz stessa. Questa condizione era stata infatti formulata dalla Schiltz, di propria iniziativa, onde ottenere la consegna delle merci ai prezzi d'esportazione più vantaggiosi. La RZ praticava dei prezzi particolarmente bassi perché la Schiltz le aveva fornito indicazioni false. La RZ, se avesse saputo sin dall'inizio che la Schiltz avrebbe riesportato la merce nella Repubblica federale di Germania, avrebbe indubbiamente preteso il prezzo praticato sul mercato tedesco.
B) Non si può parlare di accordo avente lo scopo o l'effetto di restringere il gioco della concorrenza. Il restringere il gioco dela concorrenza costituisce oggetto di un accordo solo se i contraenti si sono prefissi tale scopo. Non è questo il caso nostro. Gli accordi conclusi con la Schiltz non avevano poi nemmeno l'effetto di restringere la concorrenza, dato che questa ha di fatto esportato in Germania tutte le merci che aveva acquistato dalla RZ.
C) Anche se l'indicazione del paese di destinazione costituisse sempre un accordo che restringe il gioco della concorrenza, quest'accordo non ha avuto conseguenze di rilievo sulla concorrenza, né sul commercio fra Stati membri.
paragrafo 3
Nel controricorso la Commissione rileva anzitutto che la ricorrente a torto pretende che la Schiltz fosse libera di rivendere in qualsiasi paese i laminati di zinco fornitile dalla RZ. Esisteva infatti fra le due parti un'intesa in forza della quale la Schiltz doveva esportare le merci in un paese terzo. Quest'intesa si desume chiaramente dalle dichiarazioni di offerta e di accettazione che sono allegate all'atto introduttivo.
paragrafo 4
A parte ciò, l'oggetto di un accordo dev'essere determinato in base agli scopi da esso obiettivamente perseguiti, quali appaiono all'osservatore, tenuto conto del contesto economico in cui l'accordo stesso dev'essere applicato. Nel presente caso, lo scopo obiettivo dell'accordo era quello di obbligare la Schütz a vendere i laminati di zinco fuori della Comunità europea, più precisamente in Egitto e nell'Iran. Non vi è quindi motivo di chiedersi se l'accordo avesse l'effetto di restringere il gioco della concorrenza.
paragrafo 5
Infine, non è vero che l'accordo concluso con la Schütz non avesse ripercussioni di rilievo sulla concorrenza o sugli scambi fra gli Stati membri. Anzitutto l'elemento di fatto costitutivo della lesione per il commercio fra gli Stati membri non implica ripercussioni realmente rilevanti. Basta infatti che un accordo sia atto a pregiudicare gli scambi in misura rilevante (si veda ad esempio la sentenza della Corte 1. 2. 1978, Miller/Commissione, 19/77, Race. pag. 131). In proposito, se non vi fosse stato l'accordo, la ricorrente non sarebbe stata in grado di vendere dei laminati a basso prezzo ad acquirenti stabiliti fuori della Repubblica federale di Germania senza compromettere contemporaneamente il livello di prezzi, più elevato, nel proprio mercato d'origine. È quindi legittimo ritenere che gli scambi fra Stati membri avrebbero avuto un diverso andamento se non vi fosse stato l'accordo.
paragrafo 6
Nella replica la ricorrente Rheinzink deduce che, per determinare l'oggetto dell'accordo, è certo rilevante l'atteggiamento della Schütz, che non ha mai voluto osservarlo. Secondo la giurisprudenza della Corte, occorre la certezza che anche il contraente il quale subisce la restrizione del gioco della concorrenza si proponesse effettivamente detta restrizione (si veda ad esempio la sentenza della Corte 20. 10. 1980, van Lande-wijck/Commissione, 209-215 e 218/78, Race. pag. 3125). Ciò non è mai avvenuto nel nostro caso.
paragrafo 7
Nella controreplica la Commissione ribatte che sarebbe in piena contraddizione coi principi generali del diritto privato il ritenere, come fa la ricorrente, che la volontà di una sola delle parti possa determinare l'oggetto del contratto. L'applicazione dell'art. 85 del Trattato alle restrizioni della concorrenza intenzionalmente organizzate, secondo la tesi della ricorrente dipenderebbe inoltre da situazioni soggettive riguardanti il processo decisionale all'interno dell'impresa, situazione che sfugge per natura a qualisiasi forma di controllo.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 5. Sul contratto di assistenza reciproca fra la CRAM, la RZ e la VM
paragrafo 1
La ricorrente assume infine che a torto la Commissione ha considerato il contratto di reciproca assistenza 5 agosto 1974 come una restrizione della concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1 del Trattato. A sostegno di questa tesi essa svolge tre argomenti che si possono così riassumere.
paragrafo 2
A) In primo luogo le parti contraenti volevano semplicemente ridurre il rischio di non essere più in grado di rifornire i clienti. Il contratto costituiva quindi la base per determinate consegne occasionali dalle due parti. Si trattava di consegne normali le quali, secondo la giurisprudenza della Corte, non costituiscono «di per sé» «operazioni aventi l'oggetto o l'effetto di restringere il gioco della concorrenza» (sentenza della Corte 25. 11. 1971, Béguelin Import/G. L. Import Export, 22/71 Race. pag. 949). Indubbiamente, la parte obbligata a consegnare determinati quantitativi alla controparte in caso di perturbazioni dell'azienda di questa non è in grado di consegnare gli stessi quantitativi a terzi. Ciò costituisce tuttavia la conseguenza normale di qualsiasi contratto di compravendita. A parte ciò, le parti avevano limitato il campo d'applicazione del contratto a circostanze sulle quali non potevano in alcun modo influire. Questa limitazione aveva precisamente lo scopo di far salva la loro libertà di decisione per quanto riguarda i quantitativi da consegnare ai loro abituali clienti nazionali o esteri. Ciò non ha niente a che vedere con una restrizione del gioco della concorrenza.
B) Il contratto, anche ammettendo che potesse produrre gli effetti che la Commissione gli attribuisce, non ha recato un danno rilevante alla concorrenza e al commercio fra gli Stati membri. La Commissione stessa, infatti, ha potuto trovare solo tre periodi, nel 1977, nei quali delle consegne hanno avuto luogo in forza di detto contratto. Queste consegne erano del resto di entità limitata.
C) Fra le perturbazioni accertate dalla Commissione, due erano dovute a scioperi. Il contratto è quindi, in gran parte, un «contratto di aiuto in caso di sciopero». Un siffatto obbligo di semplice aiuto reciproco d'emergenza in caso di sciopero è tuttavia perfettamente lecito.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 5. Sul contratto di assistenza reciproca fra la CRAM, la RZ e la VM › La tesi della Commissione
paragrafo 1
La Commissione rileva anzitutto che il contratto fa nascere l'obbligo per le parti di riservarsi reciprocamente una parte della capacità produttiva. Un obbligo siffatto non provoca di per sé una operazione di scambio. Cionondimeno esso limita la libertà del debitore di disporre della propria capacità produttiva. Questa limitazione della libertà d'azione delle parti ha rilevanti ripercussioni sulla posizione dei terzi sul mercato. Nel nostro caso, i massimali convenuti costituiscono più di un terzo della capacità produttiva di ciascuna delle tre parti contraenti. Il contratto ha quindi l'oggetto e l'effetto di restringere la concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1 del Trattato.
paragrafo 2
In secondo luogo la rilevanza di questa restrizione della concorrenza non si misura, come vorrebbe la ricorrente, col numero e con l'entità delle consegne veramente effettuate. È invece decisiva l'esclusione latente di un altro uso delle capacità produttive. Quello che conta ai fini dell'art. 85 del Trattato è l'entità potenziale del contratto.
paragrafo 3
Infine la ricorrente ha erroneamente definito il contratto un «accordo per l'aiuto in caso di sciopero». In forza dell'art. 1 oggetto del contratto è obbligo di effettuare prestazioni reciproche d'emergenza in caso di «perturbazioni tecniche od altre». Esso riguarda quindi tutte le perturbazioni che fanno parte dei rischi connessi all'attività dell'impresa.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 6. Sull'entità delle ammende
paragrafo 1
La ricorrente CRAM sostiene che, dato che l'addebito d'intesa è infondato, l'ammenda dev'essere annullata. In subordine essa chiede una rilevante riduzione dell'ammenda, in considerazione delle gravi difficoltà di fronte alle quali si trovano attualmente le industrie dello zinco in generale e la ricorrente in particolare. L'importo dell'ammenda non è poi nemmeno proporzionato alla durata dell'asserita concertazione, la quale si sarebbe avuta solo dal 21 al 29 ottobre 1976. L'importo dell'ammenda è quindi manifestamente eccessivo.
paragrafo 2
La ricorrente Rheinzink assume su questo punto lo stesso atteggiamento, aggiungendo che la Commissione non ha nemmeno accertato se la RZ abbia agito volontariamente o solo per negligenza. Il comportamento della Schütz costituisce inoltre una circostanza attenuante atta a giustificare la riduzione dell'ammenda.
paragrafo 3
Per quanto riguarda la ricorrente CRAM, la Commissione ribatte che l'ammenda è inferiore allo 0,5 % del fatturato complessivo dell'impresa. L'ammenda non può essere considerata eccessiva, data la gravità della trasgressione accertata.
paragrafo 4
Quanto alla ricorrente Rheinzink, la Commissione rileva anzitutto che l'importo dell'ammenda rappresenta meno dell'1,5 % del fatturato di quest'impresa e meno dello 0,015 % del fatturato del gruppo internazionale Metallgesellschaft di cui la RZ faceva parte a quell'epoca. La Commissione ha quindi tenuto conto, malgrado la gravità della trasgressione, della breve durata di questa. L'ammenda inflitta alla RZ è superiore del 25 % a quella inflitta alla CRAM perché la prima faceva parte del gruppo Metallgesellschaft il cui fatturato complessivo, pari a oltre 10 miliardi di DM per l'esercizio 1980/81, è superiore a quello della CRAM. Infine, la decisione impugnata si basa sull'accertamento del comportamento consapevole della RZ nella concertazione con la CRAM.
paragrafo 5
Nella replica la ricorrente Rheinzink aggiunge che, al momento della notifica della decisione impugnata, la RZ non faceva più parte del gruppo Metallgesellschaft. Quest'appartenenza non può quindi avere rilievo per la commisurazione dell'ammenda.
paragrafo 6
Nella controreplica la Commissione ribatte che la RZ faceva parte del gruppo Metallgesellschaft nel momento in cui sono stati commessi i fatti di cui è causa e che nel commisurare l'ammenda si deve tener conto di questo momento.
SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale
paragrafo 1
Le parti hanno svolto difese orali all'udienza del 14 dicembre 1983.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 1o febbraio 1984.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atti depositati nella cancelleria della Corte il 23 e, rispettivamente, il 25 febbraio 1983, la Compagnie royale asturienne des mines SA, con sede in Parigi, e la Rheinzink GmbH, con sede in Datteln (Repubblica federale di Germania), hanno proposto, a norma dell'art. 173, 2 comma del Trattato CEE, un ricorso diretto all'annullamento parziale della decisione della Commissione in data 14 dicembre 1982, relativa ad un procedimento per l'applicazione dell'art. 85 del Trattato CEE (IV/29.629 — Laminati e leghe di zinco), notificata alle ricorrenti e pubblicata nella Gazzetta ufficiale (GU L 362, pag. 40).
punto 2
La prima ricorrente (in prosieguo: l'Asturienne) chiede l'annullamento dell'art. 1, n. 1 e dell'art. 2 della decisione impugnata. La seconda ricorrente (in prosieguo: la Rheinzink) chiede l'annullamento dell'art. 1, nn. 1 e 2, dell'art. 2 e dell'art. 3 della stessa decisione.
punto 3
L'art. 1, n. 1 della decisione dichiara che la concertazione intervenuta nel 1976 fra l'Asturienne e la Rheinzink, al fine della protezione del mercato tedesco contro le importazioni parallele di laminati effettuate dalla ditta Gebr. Schütz NV, con sede in Aartselaar (Belgio) (in prosieguo: la Schütz) costituisce trasgressione dell'art. 85 del Trattato. L'art. 2 della decisione infligge ammende alle due imprese «per l'infrazione di cui al paragrafo 1 dell'art. 1».
punto 4
L'art. 1, n. 2 della decisione dichiara che la clausola stipulata nel 1976 fra l'Asturienne e la Schütz, da un lato, e la Rheinzink e la Schütz dall'altro, e che obbligava quest'ultima a rivendere laminati di zinco in un paese determinato aveva lo scopo di limitare le importazioni parallele nella Comunità e costituisce quindi trasgressione dell'art. 85 del Trattato.
punto 5
Secondo l'art. 3 della decisione, il contratto di assistenza reciproca concluso il 5 agosto 1984 dall'Asturienne, dalla Rheinzink e dalla Société des mines et fonderies de zinc de la Vieille Montagne, con sede in Angleur (Belgio), è del pari in contrasto con l'art. 85 del Trattato.
punto 6
Prima di esaminare i mezzi con cui si contesta l'esistenza delle trasgressioni accertate, si deve considerare che il mezzo preliminare sollevato dalla Rheinzink secondo il quale, in ogni caso, questa non sarebbe responsabile delle trasgressioni accertate dalla Commissione, dato che queste possono essere addebitate unicamente alla Rheinisches Zinkwalzwerk GmbH & Co., sciolta nel 1981, cioè fra il momento in cui avrebbero avuto luogo gli assenti comportamenti e il momento in cui la Commissione ha adottato la decisione impugnata. La Rheinzink sostiene che detta decisione si riferisce esclusivamente alla Rheinisches Zinkwalzwerk GmbH & Co.
punto 7
La Rheinzink ammette di essere l'unico successore giuridico della società sciolta, la quale si è trasformata in una società a responsabilità limitata il cui nome è Rheinzink. Essa invoca cionondimeno l'art. 15, n. 2 del regolamento n. 17 il quale consente alla Commissione di infliggere ammende solo alle imprese che hanno commesso trasgressione dell'art. 85 del Trattato, sostenendo che la successione giuridica non può rendere la Rheinzink responsabile di atti di cui si fa carico ad un'altra società nel frattempo scomparsa.
punto 8
La Commissione ribatte che, sotto il profilo del diritto della concorrenza, la Rheinzink e la Rheinisches Zinkwalzwerk GmbH & Co. sono due forme giuridiche successive della stessa impresa. Il diritto della concorrenza riguarderebbe le imprese; quella di cui trattasi avrebbe cambiato nome e forma giuridica al momento della trasformazione, ma lo scopo, la sede e la direzione sarebbero rimaste immutate. Di conseguenza, gli atti commessi dalla società sciolta sarebbero addebitabili alla Rheinzink in quanto unico successore giuridico della prima.
punto 9
La tesi della Commissione va accolta. La Rheinzink non ha contestato di essere non solo il successore giuridico della Rheinisches Zinkwalzwerk GmbH & Co., ma di averne continuato le attività economiche. Ai fini dell'art. 85 del Trattato, il cambiamento della forma giuridica del nome dell'impresa non ha l'effetto di creare una nuova impresa esente dalla responsabilità di comportamenti anticoncorrenziali della precedente, qualora, sotto l'aspetto economico, vi sia identità fra le due.
SENTENZA › In diritto › A — L'intesa
punto 10
L'intesa fra l'Asturienne e la Rheinzink, che costituisce oggetto dell'art. 1, n. 1 della decisione impugnata, secondo la motivazione della decisione stessa si colloca nel contesto dei provvedimenti di protezione dei mercati adottati da determinati grandi produttori di laminati di zinco. Questi provvedimenti sarebbero stati dettati dalle circostanze che, a quell'epoca, i prezzi dello zinco laminato praticati da detti produttori erano più elevati in Germania e in Francia che in determinati altri Stati membri, in particolare il Belgio, come pure in numerosi paesi terzi. Queste differenze di prezzi, talvolta rilevanti, avrebbero favorito l'attività di importatori che acquistavano laminati di zinco in un paese a basso prezzo e li rivendevano in un paese in cui i prezzi erano superiori, in particolare nella Repubblica federale di Germania. L'intesa fra l'Asturienne e la Rheinzink avrebbe avuto lo scopo d'impedire siffatte importazioni.
punto 11
Le due ricorrenti sostengono che la Commissione non ha fornito la prova di un'intesa fra esse per quanto riguarda l'asserita protezione del mercato tedesco. La Commissione avrebbe fondato la propria decisione su un certo numero d'indizi, mentre questi non sarebbero stati sufficienti per dimostrare l'addebito di pratica concordata formulato dalla Commissione, la quale avrebbe inoltre omesso di tener conto di altri indizi sfavorevoli alla sua tesi.
punto 12
È pacifico che, nel 1976, l'Asturienne e la Rheinzink hanno consegnato rilevanti partite di zinco laminato alla Schütz, nel Belgio, per vendite destinate all'Egitto e a prezzi vincini a quelli praticati per le vendite destinate al mercato belga. I laminati di zinco spediti nel Belgio venivano in seguito rietichettati a cura della Schütz, indi ricaricati su autocarri destinati alla Germania in cui venivano venduti a prezzi inferiori a quelli normalmente praticati in questo paese.
punto 13
È del pari pacifico che questa pratica è continuata sino alla fine di ottobre del 1976, che due impiegati della Rheinzink hanno scoperto, in detta epoca, la rispedizione in Germania dei laminati consegnati alla Schütz e che la Rheinzink come pure l'Asturienne hanno posto termine alle consegne alla Schütz fra il 21 e il 29 ottobre 1976.
punto 14
Secondo la decisione impugnata, la cessaszione delle consegne alla Schütz ad opera delle due imprese non sarebbe spiegabile senza uno scambio di informazioni fra esse in vista di un'azione parallela nei confronti della Schütz, nell'ambito di una pratica concordata consistente nel proteggere il livello dei prezzi del mercato tedesco, impedendo in particolare le importazioni parallele o la reimportazione di laminati originari della Germania.
punto 15
Per giungere a questa conclusione la decisione si basa sui seguenti indizi:
il 21 ottobre 1976, data in cui l'Asturienne sospendeva le consegne alla Schütz «senza motivo apparente», la Rheinzink aveva fatto carico alla Schütz di non osservare la clausola di esportazione in Egitto; sarebbe impossibile vedere soltanto una coincidenza in questa identità di date;
il 26 ottobre 1976 la Rheinzink comunicava per telex all'Asturienne la propria intenzione di ridurre i prezzi sul mercato tedesco di circa il 3 %, comunicazione che non avrebbe «senso fra concorrenti se non nel quadro di uno sforzo concordato per lottare insieme contro le esportazioni parallele su questo mercato»;
il 29 ottobre 1976 la Rheinzink sospendeva le consegne alla Schütz, dopo aver inutilmente tentato di indurla a smettere di esportare nella Repubblica federale di Germania;
solo l'8 novembre 1976, cioè dopo la fine dell'indagine degli impiegati della Rheinzink presso la Schütz e l'acquirente tedesco di questa, l'Asturienne ha chiesto alla Schütz di pagarle quanto le doveva.
punto 16
II ragionamento della Commissione è basato sull'ipotesi che i fatti accertati non possano essere spegati se non con un'intesa fra le due imprese. Di fronte ad un assunto del genere, basta alle ricorrenti provare delle circostanze che pongano in una luce diversa i fatti accertati dalla Commissione e che consentano quindi di sostituire una diversa spiegazione dei fatti a quella indicata nel provvedimento impugnato.
punto 17
Le ricorrenti hanno effettivamente dimostrato l'esistenza di circostanze del genere. La Commissione ha dovuto ad esempio, ammettere che, contrariamente a quanto dichiarato nella decisione, l'Asturienne aveva appena terminato di eseguire completamente un ordine della Schütz per 240 tonnellate di laminati nel momento in cui (21 ottobre 1976) sospendeva le consegne. L'Asturienne ha del pari provato, mediante fattura e telex, di aver già avuto problemi con la Schiltz a proposito del saldo di determinate fatture relative a consegne effettuate nel settembre, di averne chiesto il pagamento con telex del 14 ottobre, seguito da un telex del 2 novembre, e che problemi dello stesso genere sono sorti per quanto riguarda il pagamento delle fatture relative alle 240 tonellate consegnate in ottobre, come dimostra un telex del 12 novembre.
punto 18
Ciò premesso, la cessazione delle consegne alla Schiltz da parte dell'Asturienne, come pure il momento in cui tale cessazione ha avuto luogo, si possono spiegare con considerazioni relative ai rapporti finanziari fra le due imprese.
punto 19
II telex in data 26 ottobre 1976, inviato dalla Rheinzink all'Asturienne e riguardante la riduzione dei prezzi sul mercato tedesco, non è di per sé atto a dare indicazioni che consentano di accertare l'esistenza di una pratica concordata, tanto più che la Commissione non ha provato né sostenuto che questo episodio abbia avuto conseguenze sul livello dei prezzi praticati dall'Asturienne.
punto 20
Da quanto precede discende che la Commissione non ha addotto elementi di prova sufficientemente precisi e concordanti per dare fondamento alla tesi che il comportamento parallelo delle due imprese fosse il risultato di un'intesa fra esse.
punto 21
Di conseguenza, il ricorso delle due ricorrenti dev'essere accolto su questo punto e l'art. 1, n. 1 della decisione impugnata va annullato.
punto 22
L'art. 2 della decisione, il quale infligge ammende alle due imprese solo per aver commesso la trasgressione di cui al n. 1 dell'art. 1 va, come conseguenza, del pari annullato.
punto 23
Quest'annullamento implica che non è più necessario esaminare il mezzo della Rheinzink riguardante la mancata consultazione di documenti relativi alla cessazione delle consegne alla Schütz da parte dell'Asturienne.
SENTENZA › In diritto › B — Le clausole d'esportazione
punto 24
La decisione dichiara, nella motivazione, che la clausola in forza della quale la Schütz doveva esportare in Egitto le partite di laminati di zinco consegnate dall'Asturienne e dalla Rheinzink costituisce per il suo stesso oggetto una restrizione della concorrenza. Questa clausola limiterebbe la libertà del rivenditore di collocare la merce dove vuole e consentirebbe ai due produttori di opporsi alle importazioni parallele nel mercato comune. Essa servirebbe quindi a proteggere il mercato tedesco, che era il più vulnerabile dato l'alto livello dei prezzi.
punto 25
La ricorrente Rheinzink sostiene che le clausole d'esportazione che facevano parte dei contratti fra essa e la Schütz non trasgredivano l'art. 85 del Trattato. Essa deduce in primo luogo che la condizione dell'esportazione in un paese terzo non era imposta da essa, bensì inserita nel contratto ad iniziativa della Schütz, la quale si proponeva così di ottenere la merce ai prezzi d'esportazione più vantaggiosi. Essa assume poi che, ai sensi dell'art. 85 del Trattato, l'accordo può avere l'oggetto di restringere la concorrenza unicamente se le due parti si sono concordemente prefisso tale scopo, il che non è manifestamente avvenuto nel nostro caso.
punto 26
Questi argomenti non possono essere accolti. Per stabilire se un accordo abbia l'oggetto di restringere la concorrenza non è necessario accertare quale dei due contraenti abbia preso l'iniziativa di inserire questa o quella clausola, né controllare se le parti abbiano avuto un'intenzione comune al momento della stipulazione dell'accordo. Si devono invece esaminare gli scopi perseguiti dall'accordo come tale, alla luce del contesto economico in cui esso dev'essere applicato.
punto 27
In proposito la decisione — il cui contenuto non è contestato su questo punto — rileva che il primo ordine della Schütz all'Asturienne, passato a richiesta di un cliente tedesco, riguardava delle lamiere dalle dimensioni correnti in Germania e che l'Asturienne aveva obiettato che tali dimensioni, benché usualmente vendute in Germania e Francia, non erano richieste nel Belgio. Dopo quest'incidente la Schütz si procurava le stesse lamiere presso l'Asturienne e la Rheinzink, facendo credere a queste imprese che esse erano destinate ad essere riesportate nel Medio Oriente, in particolare in Egitto. I prezzi di vendita praticati dai due produttori erano cionondimento quasi identici, o molto vicini, a quelli che essi praticavano per le vendite destinate al mercato Belga.
punto 28
Stando così le cose, non si può fare a meno di concludere che le clausole d'esportazione avevano essenzialmente lo scopo di impedire la riesportazione della merce nei paesi di produzione, onde conservare un sistema di prezzi doppi nel mercato comune e restringere quindi il gioco della concorrenza nell'ambito di questo.
punto 29
La ricorrente Rheinzink sostiene ancora che l'accordo non ha avuto incidenza rilevante sulla concorrenza, né sul commercio fra Stati membri.
punto 30
Essa non ha tuttavia contestato che, per quanto riguarda la produzione di fogli di zinco, vi sono in tutto nel mercato comune sei laminatori di varie dimensioni, di cui la Rheinzink è il solo stabilito nella Repubblica federale di Germania. In una siffatta situazione di mercato, non può essere accolto l'argomento secondo cui la restrizione della concorrenza consistente nell'isolare il mercato tedesco non sarebbe rilevante.
punto 31
Queste considerazioni portano a concludere che le censure dirette contro l'art. 1, n. 2 della decisione vanno disattese.
SENTENZA › In diritto › C — Il contratto di assistenza
punto 32
Con contratto stipulato il 5 agosto 1974 l'Asturienne, la Rheinzink e la Vieille Montagne si impegnavano a rifornirsi reciprocamente di laminati di zinco in caso di grave perturbazione che implicasse, per una di esse, una perdita di produzione, per qualsivoglia motivo. A norma del contratto, l'assistenza è dovuta non appena la minor produzione nell'impresa colpita dalla perturbazione superi le 20 tonnellate al giorno, ovvero le duecento tonnellate complessive. Ciascuna delle altre imprese si impegna, in questo caso, ad effettuare la consegna di 1500 tonnellate al massimo, purché la propria produzione non sia perturbata. Il contratto stabiliva la propria validità fino al 31 dicembre 1976 con la possibilità di proroga tacita di anno in anno, salvo il caso di recesso, che non si è avuto.
punto 33
Secondo la decisione impugnata, questo contratto costituisce una restrizione della concorrenza tanto per l'oggetto quanto per l'effetto. Esso priverebbe le parti dell'autonomia di comportamento, della facoltà di adeguarsi individualmente alle circostanze e della possibilità di trarre profitto, grazie ad un aumento di vendite dirette ai clienti, dalle interruzioni o dalle riduzioni di produzione delle altre imprese. Il contratto potrebbe inoltre costringere le parti a consegnarsi reciprocamente partite rilevanti. In base a queste considerazioni, la decisione dichiara che un contratto di portata così ampia e di durata così lunga, giacché è indefinitamente rinnovabile in modo tacito, « istituzionalizza» il «mutuo soccorso al posto della concorrenza» e mira «ad evitare qualsiasi modificazione» nelle posizioni rispettive sul mercato.
punto 34
La ricorrente Rheinzink non contesta, su questo punto, i fatti accertati dalla decisione; essa sostiene tuttavia che la Commissione valuta erroneamente i motivi del contratto e le sue conseguenze pratiche. Le tre imprese avrebbero semplicemente voluto ridurre il rischio di non poter più rifornire i loro clienti abituali in caso di circostanze eccezionali, atte ad ostacolare la produzione.
L'utilità pratica del contratto si sarebbe manifestato in qualche caso eccezionale, in cui esso è servito di base a determinate consegne occasionali da un'impresa all'altra.
punto 35
Qualunque sia, in generale, la valutazione di un contratto di assistenza fra imprese produttrici rispetto ai divieti di cui all'art. 85 del Trattato, le clausole del contratto di cui trattasi son talmente generiche ed indefinite che si prestano ad una attuazione pratica molto diversa da quella che le parti sostengono di avere avuto in mente ed hanno effettivamente praticato finora. Gli impegni di assistenza riguardano infatti non solo i casi di forza maggiore o le situazioni equiparabili ma tutti i casi di «perturbazione grave», di qualsivoglia natura ed origine. È quindi manifesto che i presupposti per l'applicazione del contratto sono di natura ampia al punto da poter servire ad una restrizione della concorrenza. A questa considerazione si aggiungono la durata indeterminata del contratto e la circostanza che si tratta di rilevanti partite di laminati, visti i dati non contestati che la decisione indica.
punto 36
In ultima analisi, quindi, le censure dirette contro gli accertamenti relativi al contratto di assistenza non possono essere accolte.
punto 37
Da quanto precede discende che l'art. 1, n. 1 e l'art. 2 della decisione impugnata vanno annullati e che il ricorso della Rheinzink va respinto per la parte restante.
SENTENZA › In diritto › C — Il contratto di assistenza › Sulle spese
punto 38
A norma dell'art. 69, § 2 del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese, se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a norma del § 3, primo comma dello stesso articolo, la Corte può compensare le spese, in tutto o in parte, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi.
punto 39
Nella causa 29/83, la convenuta è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.
punto 40
Nella causa 30/83 ciascuna delle parti è rimasta soccombente su determinati capi e le spese vanno quindi compensate.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
Io L'art. 1, n. 1 e l'art. 2 della decisione della Commissione 14 dicembre 1982 n. 82/866/CEE, relativa ad un procedimento per l'applicazione dell'art. 85 del Trattato CEE (IV/29.629 — Laminati e leghe di zinco — GU L 362, pag. 40), sono annullati.
2o Il ricorso nella causa 30/83 è respinto per la parte restante.
3o Nella causa 29/83 la convenuta è condannata alle spese.
4o Nella causa 30/83 ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
Firme
Koopmans
Bahlmann
Pescatore
O'Keeffe
Bosco
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 28 marzo 1984.
Per il cancelliere
J. A. Pompe
cancelliere aggiunto
Il presidente della Quarta Sezione
T. Koopmans