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Sez. 1, Sentenza n. 572 del 15/03/1984 Cc. (dep. 22/06/1984) Rv. 164927 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - ISTANZA DI SCARCERAZIONE PER INSUFFICIENZA DI INDIZI - ACCOGLIMENTO O RIGETTO - MOTIVAZIONE DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1984-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164927-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - ISTANZA DI SCARCERAZIONE PER INSUFFICIENZA DI INDIZI - ACCOGLIMENTO O RIGETTO - MOTIVAZIONE DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO - ESTREMI.*

Nella valutazione dell'istanza di scarcerazione per Mancanza di indizi sufficienti, con cui l'imputato sollecita il relativo potere-dovere del giudice, la motivazione del provvedimento sia esso di accoglimento ovvero di rigetto, deve articolarsi anzitutto sulla base della permanenza o meno degli indizi già posti a base del provvedimento restrittivo della libertà personale valutati secondo il medesimo criterio della loro Rilevanza e concludenza adottato all'atto dell'emissione e, quindi, in sostanza della loro idoneità a fondare un giudizio, allo stato degli Atti, di probabile colpevolezza dell'imputato, ed inoltre della sopravvenienza, quest'ultima eventuale, di ulteriori elementi accusatori, e deve pervenire a dar conto della loro "resistenza" di fronte alle discolpe addotte in proprio favore dall'imputato durante l'interrogatorio e nel corso delle successive fasi istruttorie, o comunque di fronte alla sopravvenienza di elementi probatori di segno opposto o in qualche modo contrastanti.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)