Sez. 2, Sentenza n. 85 del 04/01/2013 (Rv. 624491 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE | Installazione di mezzi pubblicitari su suolo pubblico - Canone di concessione - Determinazione - Criterio della superficie occupata dal mezzo - Previsione della legge n. 388 del 2000 - Retroattività - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Legittimità per il passato del criterio della superficie espositiva del mezzo.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE
In tema di imposta comunale sulla pubblicità, con riferimento al caso di installazione di mezzi pubblicitari su suolo pubblico, la disposizione dell'art. 145, comma 55, della legge n. 388 del 2000, la quale, intervenendo sull'art. 9, comma 7, del d.lgs. n. 507 del 1993, ha specificato che il canone di concessione deve essere commisurato alla superficie di suolo pubblico effettivamente occupata dal mezzo, non ha efficacia retroattiva, non essendovi alcun indice rivelatore dell'intenzione del legislatore di procedere ad un'interpretazione autentica, sicché, per il passato, è legittima la determinazione comunale del canone in base al diverso criterio della superficie espositiva del mezzo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 9 com. 7, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 145 com. 55 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)