Sez. U - , Sentenza n. 21545 del 18/09/2017 (Rv. 645317 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Canoni concessori annui c.d. convenzionali dovuti per l'installazione di impianti pubblicitari privati - Delibera comunale che determina i criteri generali dell'entità di tali canoni - Giurisdizione ordinaria - Insussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
La cognizione dell'impugnazione della delibera che ha determinato i criteri generali dell'entità dei canoni concessori c.d. convenzionali - dovuti a titolo di riconoscimento del diritto di proprietà dell'ente locale su un bene oggetto di concessione - non rientra nella giurisdizione ordinaria, ma in quella amministrativa, non concernendo la controversia la mera debenza del canone, dell'indennità o del corrispettivo ma i presupposti generali della quantificazione del canone approvati con un atto generale amministrativo e, quindi, i poteri valutativo-discrezionali esercitati dall'amministrazione comunale, con una scelta che, implicando anche una valutazione comparativa degli interessi generali, non ha natura solo patrimoniale e, pertanto, non è direttamente inquadrabile in un rapporto di tipo paritario tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico secondo lo schema "obbligo-pretesa". (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza della Commissione tributaria regionale, ritenendo la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, essendo stata impugnata la delibera comunale che aveva aumentato i canoni di concessione annui degli impianti pubblicitari privati siti nel territorio del comune).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 lett. C CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 9 com. 7, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 145 com. 55 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)