diritto.io

Sez. 1, Ordinanza n. 2710 del 07/12/1970 Cc. (dep. 15/02/1971) Rv. 116738 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - INTANGIBILITA DEL GIUDICATO - DEROGABILITA SOLO A FAVORE DEL PREVENUTO.*
Stato
decisa il 1970-12-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/116738-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - INTANGIBILITA DEL GIUDICATO - DEROGABILITA SOLO A FAVORE DEL PREVENUTO.*

Il principio della intangibilita del giudicato, che assiste anche i provvedimenti emessi in materia di prevenzione, puo essere derogato, in via eccezionale, solo in favore del soggetto colpito da misura di prevenzione, e cioe quando si traduca in una reformatio in melius del provvedimento adottato. (V 115898, anno 1970).*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)