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Sez. 2, Sentenza n. 195 del 05/01/1995 (Rv. 489586 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - SOGGETTIVO | Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) dovuta dal venditore - Pagamento da parte del compratore con la consapevolezza di non essere debitore - Indebito soggettivo - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Debito di restituzione - Natura.
Stato
decisa il 1995-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489586-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - SOGGETTIVO

Non sussiste ipotesi di indebito soggettivo (art. 2036 cod.civ.), con il conseguente diritto del "solvens" alla ripetizione, nel caso in cui il compratore abbia pagato l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM), dovuta dal venditore, sapendo di non essere debitore, non potendo tale pagamento considerarsi effettuato in situazione di errore. In siffatta ipotesi si ha soltanto surrogazione del "solvens" nei diritti del creditore ai sensi dell'art. 2036, terzo comma, cod. civ. ed il debito di restituzione resta debito di valuta essendo esso costituito da una somma di danaro sin dalla origine del rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2036, DPR 26/10/1972 num. 643 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)