Sez. 3, Sentenza n. 13201 del 28/05/2013 (Rv. 626696 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Risarcimento del danno - Illecito istantaneo e illecito permanente - Prescrizione - Regime di decorrenza relativo - Conseguenze - Fattispecie.
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA
La mera protrazione degli effetti negativi derivanti da una condotta illecita integra un illecito istantaneo ad effetti permanenti e non già un illecito permanente, per il quale soltanto è configurabile un diritto al risarcimento che sorge in modo continuo e che in modo continuo si prescrive, se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si produce. (Fattispecie in tema di diritto al risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento della disponibilità di un fondo, in ragione della conclusione di un contratto in frode alla legge da parte degli autori dell'illecito).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)