Sez. 1, Sentenza n. 7254 del 29/05/2001 (Rv. 547073 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE - PROVVEDIMENTO - IN GENERE | Declaratoria di improcedibilità della domanda per precedente dichiarazione di fallimento pronunziata da altro Tribunale - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Opposizione ex art 18 legge fall. - Proponibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE - PROVVEDIMENTO - IN GENERE
Tanto nel caso in cui l'istanza di ammissione all'amministrazione controllata venga rigettata quanto nell'ipotesi in cui suddetta procedura venga revocata, una volta che a siffatta pronunzia si accompagni, sia pur in forma distinta, la dichiarazione di fallimento, la decisione che apre la procedura fallimentare configura parte integrante di unica statuizione, stante l'alternatività dell'una e dell'altra procedura. Ne consegue che avverso il provvedimento che pronunzia sull'amministrazione controllata non è esperibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., restando impugnabile, ai sensi dell'art. 18 legge fall., la decisione del tribunale, unitariamente considerata, dichiarativa del fallimento. (Nel caso di specie la corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Frosinone aveva dichiarato improcedibile la domanda di ammissione all'amministrazione controllata di una società avendo rilevato che altro tribunale ne aveva già dichiarato il fallimento).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 187 CORTE COST., Legge Falliment. art. 187 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 188, Legge Falliment. art. 188
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)