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Sez. 1, Sentenza n. 4979 del 14/10/1985 (Rv. 442341 - 01)

FALLIMENTO AD ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE - PROVVEDIMENTO - IN GENERE - PRONUNCIA DI INAMMISSIBILITÀ E DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO SU ISTANZA DEI CREDITORI - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ - OPPOSIZIONE EX ART. 18 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - ESPONIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442341-01

FALLIMENTO AD ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE - PROVVEDIMENTO - IN GENERE - PRONUNCIA DI INAMMISSIBILITÀ E DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO SU ISTANZA DEI CREDITORI - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ - OPPOSIZIONE EX ART. 18 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - ESPONIBILITÀ.*

Qualora il tribunale, chiamato a decidere sull'istanza dello imprenditore di ammissione all'amministrazione controllata e sull'istanza dei creditori di fallimento dell'imprenditore medesimo, pronunci l'inammissibilità della prima e dichiari il fallimento, il primo di tali provvedimenti, ancorché formalmente distinto, configura parte integrante di un'unica statuizione, stante la alternatività dell'una e dell'altra procedura concorsuale in esito ad una complessiva valutazione della situazione economica dell'impresa. Ne consegue che, avverso quel provvedimento di inammissibilità dell'amministrazione controllata, deve escludersi l'esperibilità del ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione, restando impugnabile la decisione del tribunale, unitariamente considerata, con il rimedio della opposizione di cui all'art. 18 della legge fallimentare. (V 3801/83, mass n 428719; (V 1282/74, mass nn 369351 e 369352).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 187 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 187 CORTE COST., Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)