Sez. 2, Sentenza n. 39380 del 02/10/2008 Cc. (dep. 21/10/2008) Rv. 241867 - 01
IMPUTATO - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI | Art. 63 cod.proc.pen. - Inutilizzabilità - Presupposti - Condizioni.
IMPUTATO - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI
La sanzione delineata al secondo comma dell'art. 63 cod. proc. pen., secondo il quale sono inutilizzabili "erga omnes" le dichiarazioni assunte senza garanzie difensive da un soggetto che avrebbe dovuto fin dall'inizio essere sentito in qualità di imputato o persona soggetta alle indagini, opera solo nei casi in cui, a carico dell'interessato, sussistano prima dell'escussione indizi non equivoci di reità, e tali indizi siano conosciuti dall'autorità procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dell'interrogante.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)