Sez. 5, Sentenza n. 305 del 05/12/2001 Ud. (dep. 08/01/2002) Rv. 221360 - 01
IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI | Necessità che l'autorità senta "ab initio" la persona escussa quale imputato o indagato - Condizioni - Mera ricorrenza di sospetti o intuizioni personali - Irrilevanza - Ricorrenza di indizi di reità non equivoci e conosciuti dall'autorità procedente - Necessità - Fondamento.
IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI
La sanzione delineata al secondo comma dell'art. 63 cod. proc. pen., secondo il quale sono inutilizzabili "erga omnes" le dichiarazioni assunte senza garanzie difensive presso un soggetto che avrebbe dovuto fin dall'inizio essere sentito in qualità di imputato o persona soggetta alle indagini, opera solo nei casi in cui, a carico dell'interessato, sussistessero prima dell'escussione indizi non equivoci di reità, e tali indizi fossero conosciuti dall'autorità procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dell'interrogante. (In motivazione la Corte ha rilevato come la "ratio" della disciplina consista nel prevenire il rischio di dichiarazioni "negoziate" o compiacenti a carico di terzi, e come la locuzione "doveva" configuri un "modus procedendi" che presuppone necessariamente, dal punto di vista logico, la cognizione della relativa condizione da parte dell'autorità).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)