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Sez. 5, Sentenza n. 42568 del 19/06/2018 Ud. (dep. 27/09/2018) Rv. 273925 - 02

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Rettifiche contabili in materia di condono effettuate fraudolentemente – Rilevanza ai fini della configurabilità del reato – Esclusione – Condizioni.
Stato
decisa il 2018-06-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273925-02

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

In tema di reati fallimentari, le rettifiche contabili attuate ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 289 in materia di condono, anche se effettuate per manipolare le scritture contabili, rendere più difficile l'attività ricostruttiva degli organi fallimentari e nascondere le attività distrattive poste in essere, non possono integrare di per sé una condotta di bancarotta per distrazione, se ad esse non segue un effettivo depauperamento delle garanzie patrimoniali per i creditori.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)