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Sez. U, Sentenza n. 22474 del 31/03/2016 Ud. (dep. 27/05/2016) Rv. 266803 - 01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | False comunicazioni sociali - Bancarotta fraudolenta da reato societario - Nuova disciplina introdotta dalla L. n. 69 del 2015 - Falsità in valutazioni - Reato - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-03-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266803-01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI

Il reato di false comunicazioni sociali, previsto dall'art. 2621 cod. civ., nel testo modificato dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, è configurabile in relazione alla esposizione in bilancio di enunciati valutativi, se l'agente, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2421, Cod. Civ. art. 2422, Cod. Civ. art. 2426, Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2622 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge 27/05/2015 num. 69

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)