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Sez. 5 - , Ordinanza n. 11844 del 12/05/2017 (Rv. 644126 - 02)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Proposta di rendita secondo la procedura DOCFA ex d.m. 19 aprile 1994 n. 701 – Termine di cui all’art. 1, comma 3 - Natura perentoria - Esclusione - Ragioni - Dichiarazioni delle parti - Valenza.
Stato
decisa il 2017-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644126-02

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di catasto dei fabbricati, il termine massimo di un anno assegnato all'ufficio dall'art. 1, comma 3, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 per la "determinazione della rendita catastale definitiva" a seguito della procedura cd. DOCFA, non è stabilito a pena di decadenza, tenuto conto non solo della mancanza di una specifica previsione in tal senso, ma anche dell'incompatibilità di un limite temporale con la disciplina legislativa della materia, sicchè, ove l'amministrazione non provveda a definire la rendita del bene oggetto di classamento, saranno le dichiarazioni presentate dai contribuenti ai sensi dell'art. 56 del d.P.R.n. 1142 del 1949 a valere come "rendita proposta" fino a che l'ufficio non provvederà alla determinazione di quella definitiva.

Riferimenti normativi: DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 56, Decr. Minist. Finanze 19/04/1994 num. 701 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)