Sez. 5, Sentenza n. 20389 del 20/09/2006 (Rv. 594782 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - DISPOSIZIONI COMUNI - INCOMPATIBILITÀ | Cause di incompatibilità ex art. 8 del d.lgs. n. 545 del 1992 - Incidenza sulle attribuzioni giurisdizionali - Condizioni - Limiti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - DISPOSIZIONI COMUNI - INCOMPATIBILITÀ
Qualora nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie sussista una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, la decadenza del giudice dall'incarico deve essere accertata e deliberata dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e dichiarata con d.m., che incide "ex nunc" sulle attribuzioni giurisdizionali. La sussistenza di una causa d'incompatibilità riguarda non già la cosiddetta capacità generica del giudice, ma soltanto una condizione di esercizio del potere di giudicare, che non determina né la nullità né, a maggior ragione, l'inesistenza della sentenza emessa dal giudice in una situazione d'incompatibilità.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 545 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)