Sez. U, Ordinanza n. 18393 del 06/07/2025 (Rv. 675245-01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Respingimento immediato e differito - Impugnazione - Sistema conseguente all’inserimento del comma 1-bis nell’art. 10 d.lgs. n. 286 del 1998 - Riparto di giurisdizione tra g.o. e g.a.. ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI - In genere.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In seguito all'inserimento, da parte della l. n. 103 del 2023, del comma 1-bis all'art. 10 del d.lgs. n. 286 del 1998, l'impugnazione dei provvedimenti di respingimento alla frontiera di applicazione immediata appartiene alla giurisdizione amministrativa, mentre quella contro il respingimento cd. differito con accompagnamento alla frontiera è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il comma 2-bis del citato art. 10 prevede l'applicazione delle procedure di convalida e delle disposizioni previste dall'articolo 13, commi 5-bis, 5-ter, 7 e 8 del d.lgs. n. 286 del 1998 soltanto per il "provvedimento di respingimento di cui al comma 2".
Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 10 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 10 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 10 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 5, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 5, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 8 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)