Sez. U, Sentenza n. 15115 del 17/06/2013 (Rv. 626850 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Impugnazione dei provvedimenti di respingimento - Giurisdizione - Giudice ordinario - Devoluzione - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Spetta al giudice ordinario, in mancanza di norma derogatrice al criterio generale, la cognizione dell'impugnazione dei respingimenti, incidendo il relativo provvedimento su situazioni soggettive aventi consistenza di diritto soggettivo, in quanto rivolto, senza margini di ponderazione di interessi in gioco da parte dell'Amministrazione, all'accertamento positivo di circostanze-presupposti di fatto esaustivamente individuate dalla legge ed a quello negativo della insussistenza dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni vigenti che disciplinano la protezione internazionale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 10 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)