Sez. 2, Sentenza n. 3859 del 11/06/1986 (Rv. 446696 - 01)
POSSESSO - AZIONI O DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONI DA SPOGLIO - ATTO DI SPOGLIO - ANIMUS SPOLIANDI - IN GENERE - ESTREMI - CONVINCIMENTO DELL'AGENTE DI AVER ESERCITATO UN PROPRIO DIRITTO - IRRILEVANZA.*
POSSESSO - AZIONI O DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONI DA SPOGLIO - ATTO DI SPOGLIO - ANIMUS SPOLIANDI - IN GENERE - ESTREMI - CONVINCIMENTO DELL'AGENTE DI AVER ESERCITATO UN PROPRIO DIRITTO - IRRILEVANZA.*
La ricorrenza dell'animus spoliandi, al fine dell'esperibilità dell'Azione possessoria di reintegrazione, è insita nella consapevolezza dell'agente di avere operato contro la volontà espressa o presunta del possessore o del detentore onde privarlo del potere di fatto sulla cosa, mentre resta a tale fine irrilevante il convincimento dell'agente di avere esercitato un proprio diritto. (Conf 1132/85, mass n 439262; (Conf 2107/84, mass n 434147; (Conf 171/84, mass n 432421; (Conf 3010/82, mass n 420935).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)