Sez. 3, Sentenza n. 1779 del 18/03/1982 (Rv. 419633 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE - IN GENERE - TEMPESTIVITÀ - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE - IN GENERE - TEMPESTIVITÀ - CONDIZIONI.*
Per realizzare la tempestiva riassunzione del processo è sufficiente che nel termine di sei mesi prescritti dall'art. 305 cod. proc. civ. sia presentata l'istanza per la fissazione della udienza, mentre la notifica dell'istanza stessa e del decreto del giudice possono avvenire anche successivamente, purché entro il termine fissato dal giudice ed eventualmente prorogato - ove la richiesta di proroga sia stata chiesta prima della sua scadenza - o, in Mancanza di esso, rispettando i termini per la comparizione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)