Sez. 3, Sentenza n. 3060 del 18/05/1984 (Rv. 435106 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - RIASSUNZIONE - TEMPESTIVITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - RIASSUNZIONE - TEMPESTIVITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*
Per realizzare la tempestiva riassunzione del processo (interrotto per uno degli eventi di cui all'art. 299 cod. proc. civ.) è sufficiente che nel termine (perentorio) di sei mesi prescritto dall'art. 305 cod. proc. civ. sia presentata l'istanza per la fissazione dell'udienza, non essendo altresì necessario che entro quel termine siano notificati l'istanza stessa ed il decreto del giudice, salva, comunque, per la parte che procede alla riassunzione, ove alcune delle controparti siano litisconsorti necessari ed altre in situazione di litisconsorzio facoltativo, la facoltà di riassumere il processo nei confronti soltanto delle prime, con conseguente Estinzione del giudizio nei rapporti con le seconde. (V 7586/83, mass n 432190; (V 1779/82, mass n 419633; (V 5681/78, mass n 395467).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)