Sez. 2, Sentenza n. 1635 del 07/06/1973 (Rv. 364507 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - DEDUCIBILITA - LEGITTIMAZIONE DELLA SOLA PARTE DIVENUTA INCAPACE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - DEDUCIBILITA - LEGITTIMAZIONE DELLA SOLA PARTE DIVENUTA INCAPACE.*
L'istituto dell'interruzione del processo per l'avvenuta perdita della capacita di stare in giudizio del legale rappresentante di una delle parti, e preordinato dalla legge esclusivamente a tutela della parte medesima, che e, pertanto, l'unica legittimata a dolersene, se abbia ricevuto pregiudizio. (Conf 2155/70, mass n 348294).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)