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Sez. 2, Sentenza n. 1635 del 07/06/1973 (Rv. 364507 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - DEDUCIBILITA - LEGITTIMAZIONE DELLA SOLA PARTE DIVENUTA INCAPACE.*
Stato
decisa il 1973-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364507-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - DEDUCIBILITA - LEGITTIMAZIONE DELLA SOLA PARTE DIVENUTA INCAPACE.*

L'istituto dell'interruzione del processo per l'avvenuta perdita della capacita di stare in giudizio del legale rappresentante di una delle parti, e preordinato dalla legge esclusivamente a tutela della parte medesima, che e, pertanto, l'unica legittimata a dolersene, se abbia ricevuto pregiudizio. (Conf 2155/70, mass n 348294).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)