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Sez. 1, Sentenza n. 2155 del 26/10/1970 (Rv. 348294 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - FINALITA - TITOLARITA DELLA RELATIVA ECCEZIONE.*
Stato
decisa il 1970-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348294-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - FINALITA - TITOLARITA DELLA RELATIVA ECCEZIONE.*

L'istituto dell'interruzione del processo e preordinato dalla legge a tutela della parte che muore o perde la capacita, od il cui procuratore in giudizio subisca uno degli eventi previsti dall'art 301 cod proc civ cosicche dell'omessa interruzione del processo e legittimata a dolersi solo la parte stessa o gli eredi di essa, che da tale evento possono ricevere un pregiudizio, non le altre parti che nessun danno risentono dalla prosecuzione, sia pure irregolare, del processo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)