Sez. 1, Sentenza n. 2155 del 26/10/1970 (Rv. 348294 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - FINALITA - TITOLARITA DELLA RELATIVA ECCEZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - FINALITA - TITOLARITA DELLA RELATIVA ECCEZIONE.*
L'istituto dell'interruzione del processo e preordinato dalla legge a tutela della parte che muore o perde la capacita, od il cui procuratore in giudizio subisca uno degli eventi previsti dall'art 301 cod proc civ cosicche dell'omessa interruzione del processo e legittimata a dolersi solo la parte stessa o gli eredi di essa, che da tale evento possono ricevere un pregiudizio, non le altre parti che nessun danno risentono dalla prosecuzione, sia pure irregolare, del processo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)