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Sez. L, Sentenza n. 6136 del 19/10/1983 (Rv. 430926 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - LAVORAZIONI - MALATTIE PROFESSIONALI - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 3 D.P.R. N. 1124 DEL 1965 CHE LIMITA LA TUTELA ASSICURATIVA ALLE MALATTIE PROFESSIONALI ED ALLE LAVORAZIONI SPECIFICATE NELLA TABELLA DA ESSO MENZIONATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1983-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430926-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - LAVORAZIONI - MALATTIE PROFESSIONALI - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 3 D.P.R. N. 1124 DEL 1965 CHE LIMITA LA TUTELA ASSICURATIVA ALLE MALATTIE PROFESSIONALI ED ALLE LAVORAZIONI SPECIFICATE NELLA TABELLA DA ESSO MENZIONATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, che limita la tutela assicurativa alle malattie professionali ed alle lavorazioni specificate nella tabella da esso menzionata, atteso che - come già rilevato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 1974 - il sistema tabellare adottato dalla norma suddetta non comportando (a differenza di un sistema che ammettesse la tutela assicurativa senza specificazione delle malattie professionali e delle lavorazioni considerate patogene) un rigoroso Onere di prova a carico dei lavoratori, garantisce ai medesimi speditezza di accertamento e, quindi, certezza giuridica dei loro diritti.*

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)