Sez. 5, Sentenza n. 7966 del 12/06/2000 (Rv. 537498 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Assistenza tecnica - Difetto - Sanatoria ad opera del conferimento di procura speciale ad un avvocato nel corso del giudizio - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, il conferimento nel corso del processo di procura speciale ad un avvocato non sana l'iniziale difetto di assistenza tecnica ex art. 12 del D.Lgs. n. 546 del 1992, attenendo questa all'esercizio dello "jus postulandi" e, quindi, alla validità ed efficacia dell'atto introduttivo del giudizio.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)