diritto.io

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21367 del 29/08/2018 (Rv. 650170 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA STRANIERA | Riconoscimento di sentenze straniere - Condizioni dell’azione - Giudicato già intervenuto al momento della domanda - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650170-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA STRANIERA

Condizione per la proposizione dell'azione di riconoscimento di una sentenza straniera è che il provvedimento, al momento della domanda, sia divenuto definitivo, dovendo, in caso contrario, dichiararsi inammissibile la domanda di delibazione. Ne consegue che non può procedersi al riconoscimento di una sentenza straniera di 1° grado, riformata in secondo grado e divenuta esecutiva solo nel corso del giudizio di delibazione, tenendo conto delle modifiche apportate in sede di riforma. Così operando si determina la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, oltre che la compromissione del diritto di difesa sia delle parti private che della parte pubblica la quale, nella specie, aveva espresso il proprio parere in riferimento alla sentenza non definitiva prodotta al momento della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 com. 1 lett. D CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)