Sez. 1, Sentenza n. 115 del 09/01/2004 (Rv. 569329 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE | Riconoscimento di sentenze straniere - Art. 64, legge n. 218 del 1995 - Passaggio in giudicato della sentenza straniera - Accertamento in riferimento al diritto straniero - Necessità - Fattispecie - Diritto inglese - ' Order interlocutory ' avente ad oggetto l'affidamento dei figli e l'assegno di mantenimento.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE
L'art. 64, primo comma, lettera d), legge n. 218 del 1995, nella parte in cui prevede quale presupposto del riconoscimento della sentenza straniera che essa deve essere "passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata", va interpretato nel senso che il provvedimento pronunciato dal giudice straniero non deve essere suscettibile di riesame da parte dello stesso giudice che l'ha pronunciato, ovvero di un altro giudice dello stesso ordinamento, in base al diritto straniero, che il giudice italiano, eventualmente avvalendosi degli strumenti previsti dall'art. 14, primo comma, di detta legge, deve accertare e la cui corretta applicazione costituisce oggetto di controllo in sede di legittimità; pertanto, in riferimento al diritto inglese, deve ritenersi che lo 'order interlocutory' previsto per i casi di 'ancillary relief in matrimonial proceding' (art. 59 delle 'Rules of the Supreme Court' del Regno unito, come modificato dallo 'Statutory Instrument 1988, n. 1340), poiché risolve provvisoriamente, e salvo riesame in occasione dell'adozione del provvedimento finale, una questione, non dà luogo ad una situazione giuridica soggettiva caratterizzata dalla stabilità del giudicato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito - provvedendo alla correzione della motivazione, ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. - che aveva escluso che lo 'order interlocutory' pronunciato da un giudice di Hong Kong, con il quale, in un giudizio di separazione personale, era stato disposto l'affidamento del figlio ad uno dei coniugi ed era stato determinato l'assegno di mantenimento a carico del coniuge non affidatario, fosse assistito dalla stabilità propria del giudicato).
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)