Sez. 1, Sentenza n. 6704 del 16/07/1994 (Rv. 487420 - 01)
Delibazione (giudizio di) - Dichiarazione di efficacia di sentenze straniere - Procedimento | Sentenze rese in uno Stato aderente alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1969 - Procedura di esecuzione in Italia - Natura - Provvedimento di concessione della esecutorietà della sentenza straniera - Opposizione - Opponente - Ulteriori ragioni rispetto alle originaria - Deduzione - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
Delibazione (giudizio di) - Dichiarazione di efficacia di sentenze straniere - Procedimento
La procedura di esecuzione in Italia di sentenze rese in uno Stato aderente alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1969 (ratificata con legge n. 804 del 1971), prevista dagli artt. 31 ss. Conv. cit., rappresenta un procedimento di cognizione - non di volontaria giurisdizione - di tipo monitorio, che prevede l'emissione di un provvedimento della Corte d'Appello su ricorso dell'interessato, inaudita altera parte, con contraddittorio posticipato alla eventuale, successiva fase di opposizione, nella quale - come nell'ordinario processo di cognizione che s'instaura con l'opposizione ad ingiunzione ex art. 645 cod. proc. civ. - opposto ed opponente, nelle rispettive posizioni sostanziali di attore e convenuto, hanno la possibilità di modificare e precisare le originarie domande, eccezioni e conclusioni nei limiti consentiti dagli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alle modifiche di cui alla legge 353 del 1990), senza che all'opponente sia, pertanto, precluso di dedurre - nel rispetto di detti limiti - ulteriori ragioni dell'opposizione avverso il provvedimento che concede l'esecutorietà alla sentenza straniera. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione di merito nella parte in cui questa aveva ritenuto tardiva, in quanto formulata successivamente alla citazione in opposizione, la richiesta di sospensione del procedimento, a norma dell'art. 38 Conv. cit., essendo stata la decisione straniera impugnata nello Stato di origine con ricorso per cassazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 32, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 37, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 38, Legge 21/06/1971 num. 804
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)