Sez. 1 - , Sentenza n. 506 del 11/01/2017 (Rv. 643026 - 01)
CREDITO - CREDITO FONDIARIO | Disciplina dettata dall'art. 3 del d.P.R. n. 7 del 1976 - Ipoteca - Effetti - Produzione - Decorrenza - Dal momento dell'iscrizione iniziale - Affermazione - Dal momento della successiva annotazione dell'erogazione della somma mutuata - Esclusione.
CREDITO - CREDITO FONDIARIO
In materia di credito fondiario, e con riguardo alla disciplina dettata dall'art. 3 del d.P.R. n. 7 del 1976 (riprodotta nell’art. 39 del d.lgs. n. 385 del 1993), deve ritenersi, in base ai principi generali ricavabili dall'art. 2852 c.c. in tema di ipoteca per crediti condizionali (non derogati dalla disciplina suddetta), che l’ipoteca indicata nel comma 1 del citato art. 3 – destinata a garantire un credito futuro, che nascerà a condizione dell'effettiva erogazione della somma mutuata – ha effetti e prende grado al momento dell'iniziale iscrizione e non già al momento della successiva annotazione nei registri della quietanza relativa all'erogazione della somma mutuata, annotazione che assolve ad una funzione meramente accessoria e servente rispetto all'iscrizione originaria.
Riferimenti normativi: DPR 21/01/1976 num. 7 art. 3, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 39, Cod. Civ. art. 2852
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)