Sez. 1, Sentenza n. 3613 del 24/02/2004 (Rv. 570421 - 01)
CREDITO - CREDITO FONDIARIO | Disciplina dettata dall'art. 3 del dPR n. 7 del 1976 - Ipoteca - Effetti - Produzione - Decorrenza - Dal momento dell'iscrizione iniziale - Affermazione - Dal momento della successiva annotazione dell'erogazione della somma mutuata - Esclusione.
CREDITO - CREDITO FONDIARIO
In tema di credito fondiario e con riguardo alla disciplina dettata dall'art. 3 del dPR 21 gennaio 1976, n. 7 (applicabile "ratione temporis"), deve ritenersi, in base ai principi generali ricavabili dall'art. 2852 cod. civ. (non derogati dalla disciplina suddetta) in tema di ipoteca per crediti condizionali, che l'ipoteca indicata nel primo comma del citato art. 3 - destinata a garantire un credito futuro, che nascerà a condizione dell'effettiva erogazione della somma mutuata -, ha effetti e prende grado al momento dell'iniziale iscrizione e non già al momento della successiva annotazione nei registri della quietanza relativa all'erogazione della somma mutuata, annotazione che assolve ad una funzione meramente accessoria e servente rispetto all'iscrizione originaria.
Riferimenti normativi: DPR 21/01/1976 num. 7 art. 3, Cod. Civ. art. 2852
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)