Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22450 del 04/11/2015 (Rv. 637648 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE | Concordato preventivo - Credito del professionista per attività di assistenza, consulenza e redazione della domanda - Prededuzione ex art. 111, comma 2, l.fall. - Configurabilità - Fondamento - Credito sorto in funzione della procedura di concordato - Verifica "ex post" della concreta utilità per la massa - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE
Il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda di concordato preventivo, rientra "de plano" tra i crediti sorti "in funzione" di quest'ultima procedura e, come tale, a norma dell'art. 111, comma 2, l.fall., va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato, con valutazione "ex post", che la prestazione resa sia stata, concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)