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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25589 del 18/12/2015 (Rv. 637876 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Credito per prestazioni professionali - Domanda di concordato preventivo con riserva dichiarata inammissibile - Prededucibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637876-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE

Il credito relativo al compenso per prestazioni professionali rese anteriormente alla dichiarazione di fallimento dell'imprenditore e riguardanti l'attività difensiva inerente ad una domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, l.fall. dichiarata inammissibile per mancato deposito della proposta, del piano e della relativa documentazione non è prededucibile ai sensi dell'art. 111, comma 2, l.fall., sia perché, non arrecando alla procedura concorsuale alcun beneficio in termini di accrescimento dell'attivo o salvaguardia della sua integrità, non può dirsi collegato occasionalmente o funzionalmente con la stessa, sia perché la prededucibilità è espressamente esclusa dall'art. 11, comma 3-quater, del d.l. n. 145 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 9 del 2014, di natura interpretativa, per il quale i crediti relativi alle procedure di concordato sono prededucibili nel successivo fallimento alla duplice condizione che il deposito della proposta, del piano e della documentazione sia avvenuto nel termine fissato dal tribunale e che sia stato pronunciato senza soluzione di continuità il decreto di apertura di cui all'art. 163 l.fall.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 95, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 com. 2, Legge Falliment. art. 161 com. 6, Legge Falliment. art. 163 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/2013 num. 145 art. 11 com. 3, Legge 21/02/2014 num. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)