diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4680 del 23/08/1979 (Rv. 401225 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE MOBILI - ACQUISIZIONE AL FALLIMENTO DI UN BENE MOBILE SUL PRESUPPOSTO DEL SUO GODIMENTO DA PARTE DEL FALLITO IN QUALITA DI SUB CONDUTTORE - AZIONE DEL LOCATORE - PROPRIETARIO PER LA RESTITUZIONE O LA RIVENDICAZIONE - ESPERIBILITA - PRESUPPOSTI - RAPPORTO TRA LOCATORE E LOCATARIO.*
Stato
decisa il 1979-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401225-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE MOBILI - ACQUISIZIONE AL FALLIMENTO DI UN BENE MOBILE SUL PRESUPPOSTO DEL SUO GODIMENTO DA PARTE DEL FALLITO IN QUALITA DI SUB CONDUTTORE - AZIONE DEL LOCATORE - PROPRIETARIO PER LA RESTITUZIONE O LA RIVENDICAZIONE - ESPERIBILITA - PRESUPPOSTI - RAPPORTO TRA LOCATORE E LOCATARIO.*

Qualora venga acquisito al fallimento un bene mobile, di cui si assuma che il fallito abbia il godimento in qualita di mero subconduttore, la possibilita per il locatore-proprietario di agire in restituzione o rivendicazione del bene medesimo, sia in relazione al disposto dell'art 1595 primo comma cod civ, sia secondo la previsione dell'art 103 della legge fallimentare, postula la dimostrazione non soltanto di detta qualita di locatore o di proprietario, ma anche del titolo dell'affidamento della cosa al fallito all'apertura della procedura concorsuale, e, quindi, del contratto di sublocazione di data certa anteriore al fallimento. Tale possibilita, pertanto, richiede necessariamente la collaborazione del locatario, si che quest'ultimo, il quale non abbia provveduto a fornire l'indicata prova scritta, non puo poi dolersi del fatto che il locatore abbia mancato di dare esecuzione ad una promessa di trasferimento del bene in suo favore, previa domanda di restituzione o rivendicazione nei confronti del fallimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1590, Cod. Civ. art. 1595 CORTE COST., Legge Falliment. art. 103 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)