Sez. 1, Sentenza n. 6482 del 10/12/1984 (Rv. 438065 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE MOBILI - TERZO RIVENDICANTE LA PROPRIETÀ O ALTRO DIRITTO REALE SUI BENI INVENTARIATI ED APPRESI DAL CURATORE - ONERE PROBATORIO - OGGETTO - RIVENDICA DI AUTOVEICOLI INTESTATI AL TERZO RIVENDICANTE - ESTENSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE MOBILI - TERZO RIVENDICANTE LA PROPRIETÀ O ALTRO DIRITTO REALE SUI BENI INVENTARIATI ED APPRESI DAL CURATORE - ONERE PROBATORIO - OGGETTO - RIVENDICA DI AUTOVEICOLI INTESTATI AL TERZO RIVENDICANTE - ESTENSIONE.*
Poiché la dichiarazione di fallimento attua un pignoramento generale dei beni del fallito che trova la sua specificazione con la formazione dell'inventario, le azioni di restituzione proposte ai sensi dell'art. 103 legge fall. Hanno la stessa natura e soggiacciono alla stessa disciplina delle opposizioni di terzo all'esecuzione, regolate, per l'esecuzione individuale, dagli artt.619 e segg. cod. proc. civ., con la conseguenza che il terzo il quale rivendichi la proprietà o altro diritto reale sui beni inventariati ed appresi dal curatore all'attivo fallimentare, deve dimostrare non solo, con atto di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, di essere stato in passato proprietario del bene, ma altresì che il bene stesso non era di proprietà del debitore al momento del fallimento, per essere stato a lui affidato per titolo diverso dalla proprietà o altro diritto reale. Questa seconda prova deve essere fornita anche quando si tratta di autoveicoli ancora intestati al terzo rivendicante, tale circostanza non valendo a vincere la presunzione di appartenenza al debitore che li possedeva al momento del pignoramento o della dichiarazione di fallimento, atteso che la validità del trasferimento di proprietà degli autoveicoli non dipende dalla Forma scritta, la quale è richiesta solo ai fini delle trascrizioni o iscrizioni al P.R.a.. (V 96/80, mass n 403474; (V 6097/79, mass n 402811; (V 4811/79, mass n 401424; (V 4680/79, mass n 401225; (V 1650/79, mass n 398001; (V 1918/72, mass n 358998).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST., Legge Falliment. art. 88, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 88, Legge Falliment. art. 103 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)