diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 5746 del 24/10/1988 (Rv. 460269 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - LITE TEMERARIA - RICORSO PER REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE PROPOSTO CON FINALITÀ DILATORIE NEL GIUDIZIO DI DENUNCIA DELLA INCOMPATIBILITÀ CON LA CARICA DI UN CANDIDATO ELETTO IN ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER LA PREDETTA RESPONSABILITÀ - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1988-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460269-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - LITE TEMERARIA - RICORSO PER REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE PROPOSTO CON FINALITÀ DILATORIE NEL GIUDIZIO DI DENUNCIA DELLA INCOMPATIBILITÀ CON LA CARICA DI UN CANDIDATO ELETTO IN ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER LA PREDETTA RESPONSABILITÀ - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI.*

In tema di elezioni amministrative, e per il caso in cui un candidato eletto, convenuto davanti al giudice ordinario con domanda rivolta a denunciare la sua incompatibilità con la carica, proponga ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, per contestare (infondatamente) la giurisdizione di detto giudice con finalità meramente dilatorie, sì da essere condannato al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata, la liquidazione del danno medesimo, dovendosi correlare alla soccombenza rispetto al regolamento, a prescindere dall'esito del giudizio di merito, non può fare riferimento ai proventi conseguibili con detta carica, ma deve essere basata solo sul disagio arrecato alla controparte per effetto di quell'iniziativa a scopi dilatori. (V 766/83, mass n 425507).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)