Sez. U, Sentenza n. 766 del 28/01/1983 (Rv. 425507 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - LITE TEMERARIA - DISCIPLINA EX ART. 96, COMMA PRIMO, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ IN SEDE DI REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - CONDANNA AL RISARCIMENTO - DEDUZIONE E PROVA DI UNO SPECIFICO DANNO PER IL RITARDO PROVOCATO DAL REGOLAMENTO SULLA DECISIONE DELLA CAUSA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - LITE TEMERARIA - DISCIPLINA EX ART. 96, COMMA PRIMO, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ IN SEDE DI REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - CONDANNA AL RISARCIMENTO - DEDUZIONE E PROVA DI UNO SPECIFICO DANNO PER IL RITARDO PROVOCATO DAL REGOLAMENTO SULLA DECISIONE DELLA CAUSA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
L'art. 96 primo comma cod. proc. civ., sulla responsabilità processuale aggravata della parte che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, trova applicazione anche in Sede di regolamento preventivo di giurisdizione, e, pertanto, comporta la condanna al risarcimento del danno di chi abbia proposto la relativa istanza con la consapevolezza della sua infondatezza o pretestuosità, o comunque senza alcuna adeguata ponderazione in proposito. Tale condanna non postula che la controparte deduca e dimostri uno specifico danno per il ritardo provocato dal regolamento sulla decisione della causa, tenuto conto che la suprema Corte, la quale ha facoltà di desumere detto danno da nozioni di comune esperienza, può fare riferimento anche al pregiudizio che detta controparte abbia di per sè subito per essere stata costretta a contrastare un'ingiustificata iniziativa dell'avversario, spesso in una Sede giudiziaria diversa da quella della causa di merito. (V 1280/82, mass n 419151).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)