diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 11688 del 18/09/2001 (Rv. 549278 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - IN GENERE | Notificazione a persona deceduta - Inesistenza - Ignoranza incolpevole del decesso da parte del notificante - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549278-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - IN GENERE

La notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata ad una persona già deceduta deve considerarsi giuridicamente inesistente e rispetto ad essa non può trovare applicazione il principio per cui invece si considera validamente effettuata la notificazione alla parte deceduta dopo la pubblicazione della sentenza, qualora la controparte abbia ignorato senza sua colpa il decesso, poiché esso trova giustificazione solo in ambito endoprocessuale, essendo ispirato al fine di contemperare e coordinare - nella fase successiva all'emanazione della sentenza che conclude la fase processuale per cui la costituzione spiega effetto - il sistema dell'automatica operatività degli eventi interruttivi, concernenti la parte costituita a mezzo di difensore, con la garanzia costituzionale del diritto di difesa di detta controparte, la quale esclude che quegli eventi possano pregiudicare la parte incolpevolmente ignara.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)