Sez. L, Sentenza n. 18147 del 28/08/2007 (Rv. 599335 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE | Riassunzione nei confronti della parte colpita da evento interruttivo - Notificazione a soggetto non in vita - Costituzione del rapporto processuale - Esclusione - Costituzione tardiva dell'erede della parte colpita dall'evento interruttivo - Eccezione di estinzione del processo - Prima di ogni altra difesa - Necessità - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE
In caso di interruzione del processo per morte di una parte, l'atto di riassunzione nei confronti di soggetto indicato quale erede della parte deceduta un soggetto non più in vita è improduttivo di effetti giuridici, poichè l'inesistenza del soggetto evocato impedisce l'instaurarsi del rapporto processuale; in questo caso, l'unico erede che si sia costituito in giudizio, oltre il decorso del termine di sei mesi dall'interruzione, per potersi avvalere dell'eccezione di estinzione deve proporla prima di ogni altra sua difesa (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza con rinvio demandando al giudice del merito l'interpretazione delle difese della parte costituitasi, per determinare se esse si siano risolte in una richiesta di rimessione in termini per difendersi nel merito, ovvero se abbiano espresso una vera e propria eccezione di estinzione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)