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Sez. U, Sentenza n. 11781 del 29/10/1992 (Rv. 479224 - 01)

Giurisdizione civile - Stati esteri ed enti extraterritoriali | Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino - Immunità rispetto alla giurisdizione italiana - Insussistenza.
Stato
decisa il 1992-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479224-01

Giurisdizione civile - Stati esteri ed enti extraterritoriali

Il Centro Internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino, costituitosi nel territorio della Repubblica per effetto di accordo del 24 ottobre 1964 fra l'Italia e l'Organizzazione internazionale del lavoro (O.I.L.), ratificato con legge 26 giugno 1965 n. 930, non fruisce di alcuna immunità rispetto alla giurisdizione italiana, posto che nulla è al riguardo stabilito nell'accordo suddetto o nella successiva legge di ratifica, né può al Centro estendersi la immunità riconosciuta dall'Italia all'Organizzazione stipulante, allorché soltanto in data 30 agosto 1985, avvalendosi dell'autorizzazione di cui alla legge 24 luglio 1951, n. 1740 ha validamente aderito alla Convenzione sui privilegi e la immunità adottata dall'Assemblea Generale dell'O.N.U. il 21 novembre 1947, in quanto tale riconoscimento riguarda esclusivamente l'Organizzazione suddetta, rispetto alla quale il Centro internazionale, sebbene ad essa collegato, è distinto ed ha autonoma personalità giuridica.

Riferimenti normativi: Legge 24/07/1951 num. 1740, Legge 26/06/1965 num. 930

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)