Sez. U, Sentenza n. 149 del 18/03/1999 (Rv. 524232 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI | Organizzazioni internazionali non statali - Immunità dalla giurisdizione - Presupposti - Controversia instaurata da dipendenti dell'Istituto Universitario Europeo con sede in Firenze al fine del riconoscimento di differenze retributive - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI
L'attribuzione ad una organizzazione internazionale non statale, nella convenzione ratificata, della capacità di concludere accordi con governi statali comporta il riconoscimento di una soggettività giuridica internazionale, ma non è sufficiente ad equipararla ad uno stato estero, tanto da assicurarle l'immunità' giurisdizionale alla stregua del principio "par in parem non habet jurisdictionem" recepito dall'art.10 Cost., essendo invece necessario che tale immunità risulti, esplicitamente o implicitamente, dalle norme pattizie internazionali relative all'organizzazione medesima, ovvero da norme della legislazione nazionale; sussiste pertanto la giurisdizione del giudice italiano in relazione a controversie per il riconoscimento di differenze retributive instaurate da un dipendente dell'Istituto universitario europeo con sede in Firenze, atteso che la capacità di diritto internazionale, riconosciuta all'istituto per il perseguimento dei suoi fini culturali e scientifici dalla convenzione del 19 Aprile 1972, non è sufficiente a parificare il suddetto istituto ad uno Stato, al punto di sacrificare il diritto individuale di accesso alla giurisdizione, inviolabile a norma dell'art. 24 Cost.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Costituzione art. 24, Legge 19/04/1972 num. 920
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)