Sez. 2, Sentenza n. 1079 del 08/04/1972 (Rv. 357473 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Il giudizio, affermativo o negativo, circa il giudicato esterno, ossia l'accertamento in ordine al giudicato che si assume essersi formato in un precedente e diverso processo fra le medesime parti, puo formare oggetto di ricorso per Cassazione solo sotto il profilo della violazione dell'art 2909 cod civ e della violazione e falsa applicazione dei principi giuridici in tema di elementi costitutivi della cosa giudicata, ovvero di vizi attinenti alla motivazione. Nel caso di giudicato esterno, invero, i poteri attribuiti alla Corte di Cassazione, essendo limitati al Sindacato di legittimita, non consentono accertamenti circa il contenuto sostanziale della cosa giudicata, la cui interpretazione, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, e demandata in via esclusiva ai giudici del merito. (V 62'70, mass n 344724; 3222'69, mass n 343230).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)