Sez. 2, Sentenza n. 62 del 10/01/1970 (Rv. 344724 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DELLA COSA GIUDICATA - ESTERNA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DELLA COSA GIUDICATA - ESTERNA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Quando in un giudizio si invoca un giudicato che si sarebbe formato in altro giudizio, la interpretazione di quest'ultimo, ai fini di determinare gli elementi soggettivi ed oggettivi fondamentali, si risolve in un apprezzamento di fatto, cosi come il raffronto tra quegli elementi fondamentali e quelli del giudizio in cui il giudicato si invoca, per stabilire se tra la lite esaurita e quella in corso sussista la identita di soggetti, di oggetto e di causa petendi senza di che non puo parlarsi di giudicato e di sua influenza nel giudizio in corso, si risolve in un accertamento di fatto. L'uno e l'altro sono quindi insindacabili in Sede di legittimita, sempre che siano adeguatamente motivati e sempre che non siano violati i principi giuridici fondamentali sulla essenza del giudicato e sui suoi limiti soggettivi ed oggettivi. (V 3222-69 massima n 343230).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)