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Sez. 3, Sentenza n. 1191 del 24/04/1971 (Rv. 351330 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - LEGGE N 742 DEL 1969 - NATURA INTERPRETATIVA - ESCLUSIONE - EFFICACIA RETROATTIVA - INSUSSISTENZA - TERMINI PER IMPUGNARE SCADUTI - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1971-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351330-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - LEGGE N 742 DEL 1969 - NATURA INTERPRETATIVA - ESCLUSIONE - EFFICACIA RETROATTIVA - INSUSSISTENZA - TERMINI PER IMPUGNARE SCADUTI - INAPPLICABILITA.*

La legge 7 ottobre 1969, n 742, che ha introdotto una nuova disciplina della decorrenza dei termini processuali al fine di realizzare una effettiva e piu uniforme sospensione di essi in coincidenza col periodo feriale, non avendo natura interpretativa e non contenendo alcuna espressa disposizione retroattiva, non si applica nei casi in cui il termine per impugnare sia gia scaduto prima della sua entrata in vigore. (Conf 424'70, mass n 345392).*

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)