Sez. 2, Sentenza n. 424 del 23/02/1970 (Rv. 345392 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - LEGGE 7 OTTOBRE 1969 N 742 - EFFICACIA RETROATTIVA - INSUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - LEGGE 7 OTTOBRE 1969 N 742 - EFFICACIA RETROATTIVA - INSUSSISTENZA.*
In tema di sospensione di termini processuali durante il periodo feriale, quand'anche debba riconoscersi che la ratio della nuova norma introdotta dall'art 1 della legge 7 ottobre 1969, n 742, debba ricercarsi nell'intento di eliminare incongruenze e disparita di trattamento alle quali ha dato luogo la precedente legge 14 luglio 1965, n 818, non puo dubitarsi che, in base ai principi dell'art 11 delle Disposizioni sulla legge in generale e degli artt 152, 153 e 325 cod proc civ, non avendo la piu recente legge natura interpretativa, ne contenendo essa alcuna espressa disposizione retroattiva, e vertendosi inoltre in materia di decorrenza di termini processuali perentori e improrogabili regolata con leggi di ordine pubblico, nessun effetto la nuova norma possa esplicare nei casi in cui il termine per impugnare sia gia scaduto-prima dell'entrata in vigore della norma medesima. (nella specie, la SC ha ritenuto che non potesse trovare applicazione la sospensione prevista dalla legge n 818 del 1965, giacche il termine era venuto a scadere dopo il 15 settembre).*
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)