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Sez. 1, Sentenza n. 22923 del 21/04/2017 Cc. (dep. 10/05/2017) Rv. 271349 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Provvedimento non più impugnabile - Richiesta di esecuzione - Sindacabilità da parte del magistrato di sorveglianza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271349-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di ordinamento penitenziario, nel caso di mancata esecuzione di un provvedimento non più soggetto ad impugnazione, il magistrato di sorveglianza, adito ex art. 35-bis, commi 5 e 6, ord. pen., non può rimetterne in discussione il contenuto decisorio, ancorché siano sopravvenute in senso contrario decisioni della Corte di cassazione su identiche posizioni di altri detenuti, dovendo soltanto assicurare che esso trovi attuazione. (Fattispecie relativa ad un provvedimento non più impugnabile che consentiva ad un detenuto di espletare colloqui con minori infradodicenni senza vetro divisorio).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)